Aeroporto, clamoroso: il Tar annulla l’atto di aggiudicazione ad Airiminum

Aeroporto, clamoroso: il Tar annulla l’atto di aggiudicazione ad Airiminum

"La stazione appaltante avrebbe dovuto inserire nel bando i requisiti minimi di capacità ed esperienza per la partecipazione alla gara – es. precedent

“La stazione appaltante avrebbe dovuto inserire nel bando i requisiti minimi di capacità ed esperienza per la partecipazione alla gara – es. precedenti gestioni di complessi aeroportuali o di complessi similari – in modo da impedire l’aggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalità nella specifica materia o in materia analoga. In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato in parte qua il bando di gara e il consequenziale atto di aggiudicazione”. E’ la clamorosa decisione del Tar Emilia Romagna, che si è espresso sul ricorso presentato dal “Consorzio per lo sviluppo dell’Aeroporto di Rimini San Marino S.C.R.L” (difeso dall’avvocato Sebastiano Capotorto) contro l’Ente Nazionale per l’Avizione Civile, nei confronti di Airiminum 2014 S.r.l., per l’annullamento del provvedimento dell’Enac del 13 novembre 2014 di aggiudicazione della Concessione di Gestione totale dell’aeroporto di rimini e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, compresi il bando ed il disciplinare di gara, nonchè la nota di Enac Prot.n.0121394/DG del 17 novembre 2014.
Il Consorzio aveva sollevato anche la questione del codice identificativo di gara nello stesso ricorso, ipotizzando la violazione della normativa sui contratti pubblici e quindi la nullità dell’intera procedura, ma il Tar non è stato dello stesso avviso “in quanto in nessuna delle norme indicate è prevista, quale conseguenza della predetta omissione, la nullità della procedura concorsuale”. A pesare è invece il tema della “competenza” aeroportuale, più volte rimbalzato nelle polemiche dei mesi scorsi dai rappresentanti del Consorzio (oltre che da altri esclusi dal bando Enac).
“Il Consorzio ricorrente rileva la violazione dell’art. 42 del Codice dei Contratti ed eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità in relazione alla mancata richiesta nel bando dei requisiti di capacità tecnica.
Il motivo è fondato”, si legge nel corpo della sentenza. “Sostiene il ricorrente che dai documenti di gara risulta che ai fini della partecipazione alla gara non è stata richiesta, com’era doveroso, un’esperienza di gestione di organizzazioni complesse, anche al di fuori dello specifico campo aeroportuale, sicché per ambire all’aggiudicazione era sufficiente disporre oltre che dei requisiti di ordine generale – art. 38 D.lgs. n. 163/2006 – esclusivamente dei requisiti finanziari (attinenti alla misura minima e all’aumento del capitale sociale) senza il possesso di alcuna capacità o competenza in materia aeroportuale o in materia comparabile. Rileva che in tal modo risultano violate le norme del codice dei contratti le quali prevedono che i concorrenti, in funzione del migliore svolgimento ed esito della procedura, dimostrino le loro capacità tecniche secondo le regole fissate dal bando di gara. L’impostazione può essere condivisa nei termini che seguono”, argomenta il Tar. Che spiega come non sia vero “che tutte le volte in cui il bando di gara non indichi alcun specifico requisito di capacità tecnica, esso sia illegittimo, in quanto vi possono essere casi, da ritenersi eccezionali, in cui il servizio non necessiti di particolare organizzazione e professionalità ( CdS sez V 5.5.1998 n. 627) e dunque in questo stretto ambito l’amministrazione conserva un potere discrezionale”. Ma non è il caso del bando Enac: “Tuttavia nell’ipotesi in questione la scelta operata dall’amministrazione non rientra in tale specifico campo e dunque non appare logica ed adeguata rispetto allo scopo perseguito e alla delicatezza e alla complessità della gestione di servizi di elevato livello tecnico ed organizzativo, quali devono considerasi quelli di natura aeroportuale. Al riguardo deve pure rilevarsi che il potere discrezionale di cui si tratta deve essere sempre coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal pubblico incanto e alla stregua di tale criterio, il suo concreto esplicarsi non può essere disgiunto da una sostanziale osservanza dei principi comunitari e dell’ordinamento interno in materia di appalti.
Consegue a quanto detto che la stazione appaltante avrebbe dovuto inserire nel bando i requisiti minimi di capacità ed esperienza per la partecipazione alla gara – es. precedenti gestioni di complessi aeroportuali o di complessi similari – in modo da impedire l’aggiudicazione del servizio in favore di soggetti privi di qualsiasi professionalità nella specifica materia o in materia analoga”. Ricorso accolto, dunque, “e per l’effetto annullato in parte qua il bando di gara e il consequenziale atto di aggiudicazione”. Un terremoto, anzi uno tsunami, che ribalta la situazione ed apre a scenari imprevedibili sul futuro del “Fellini”.

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