Airiminum non ha voce in capitolo sull’Aero Club: la sentenza del Consiglio di Stato

Airiminum non ha voce in capitolo sull’Aero Club: la sentenza del Consiglio di Stato

"Ariminum 2014 non poteva e non può essere legittima affidataria anche della gestione di aree che non rientravano nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica cui aveva partecipato". Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar e rimette le ali all'Aero Club di Rimini.

Il Consiglio di Stato ribalta tutto e dà ragione all’Aero Club. Con una sentenza che avrà sicuramente delle importanti ripercussioni e sulla quale è in corso una conferenza stampa da parte dei vertici dell’Aero Club, il Consiglio di Stato pone fine, almeno in punto di diritto, alla ormai lunga controversia con Airiminum per l’utilizzo delle aree dell’aeroporto di Rimini che ricadono sul territorio della Repubblica di San Marino e sulle quali si svolge da sempre l’attività del Club.

E.N.A.C. nel 2016 aveva stabilito che con l’atto di affidamento e la convenzione di concessione ad Airiminum, quest’ultima risultava subentrata nel “rapporto concessorio” con l’Aero Club. E questo concetto era stato ribadito anche da Airiminum. Il braccio di ferro fra il nuovo gestore e l’Aero Club ha avuto come conseguenza anche il “divieto” di accesso alla storica sede del Club (con tanto di sbarra). Uno scontro pesante, insomma.

Nel marzo di quest’anno era stato il Tar dell’Emilia Romagna ad esprimersi, e in quel caso ad avere la meglio era stato Airiminum: se l’Aero Club si trova ancora sulle aree affidate alla Repubblica di San Marino lo si deve solo al “non ancora compiuto procedimento di delocalizzazione degli operatori e dall’attuale mancato utilizzo delle stesse da parte della Repubblica di San Marino”, era stata la sostanza della sentenza. Contro la quale il Club si è appellato al Consiglio di Stato.

Ora cambia tutto. “Con il primo motivo di appello Aero Club Rimini lamenta che erroneamente il primo giudice abbia affermato che Ariminum 2014 sia divenuta gestore totale dell’intero scalo riminese, comprendendo nel perimetro della gestione anche le aree su cui esercita la propria attività l’appellante, le quali erano escluse dall’oggetto della gara per la gestione totale aeroportuale. Del pari erroneamente il primo giudice avrebbe rilevato la mancata impugnazione delle clausole di gara da parte dell’odierna appellante: osserva in contrario che essa non avrebbe avuto alcun interesse a contestare la lex specialis della procedura finalizzata all’individuazione del gestore totale in quanto era solo il successivo affidamento diretto (e non le regole stesse della gara) ad aver leso la sua sfera giuridica. In modo parimenti erroneo il T.A.R. avrebbe confermato la legittimità degli atti di gestione posti in essere da Airiminum 2014 sull’area detenuta dall’appellante; al contrario, il gestore totale non potrebbe esercitare nei confronti dell’appellante alcun potere, non essendo in alcun modo a ciò legittimata”. Dice il Consiglio di Stato che “il motivo è fondato” e ne dà dettagliata spiegazione. “Il disciplinare che ha regolato la procedura per l’individuazione del gestore aeroportuale totale ai sensi dell’articolo 704 cod. nav. ha stabilito in modo espresso che “sono esclusi dalle aree, dagli immobili e dagli impianti aeroportuali dati in concessione le aree e infrastrutture oggetto dell’atto di affidamento sottoscritto […] in data 16 settembre 2013”. L’atto di affidamento in parola è quello con cui, in attuazione dell’articolo 1 della l. 118 del 1998 (recante ‘Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l’utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell’aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l’esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l’11 giugno 1990’), si è disposto l’affidamento in uso per quaranta anni alla Repubblica di San Marino di alcune aree dell’aeroporto (fra cui quella su cui esercita la propria attività l’odierna appellante). Risulta dunque pacifico che le aree per cui è causa restassero escluse dal perimetro dell’oggetto della gara per l’individuazione del gestore totale aeroportuale”.

Le aree escluse dalla gara non sono passate ad Airiminum. Leggiamo il seguito della sentenza per comprendere la decisione del Consiglio di Stato: “Vero è che il richiamato atto di affidamento in data 16 settembre 2013 consentiva ad ENAC di proseguire la gestione delle aree oggetto dell’affidamento in favore della Repubblica di San Marino (con invarianza dei rapporti giuridici nei confronti degli operatori, fra cui l’appellante); è anche vero che con la convenzione stipulata fra l’ENAC e la Airiminum 2014 in data 23 marzo 2015 era stato previsto che “la concessionaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari” (senza apparente distinzione fra le aree oggetto della gara ex articolo 704 cod. nav. e le aree esterne a tale perimetro); ma il punto è che – al di là della più o meno perspicua formulazione del testo della convenzione – essa non poteva consentire il subentro nella gestione di un cespite oggettivamente diverso da quello che era stato posto a base della procedura ad evidenza pubblica.
Se, quindi, la convenzione riferiva il subentro anche alle aree escluse dall’oggetto della gara, essa risultava illegittima per i rubricati profili di illegittimità (e che questa fosse l’intenzione dell’ENAC concedente risulta: i) dal verbale di consegna del 23 settembre 2015 e ii) dalla nota in data 28 luglio 2016, con cui si comunicava all’appellante che il rapporto concessorio doveva ormai ritenersi corrente con il gestore totale Airiminum 2014). Vero è, inoltre, che l’atto di affidamento del 16 settembre 2013 stabiliva che i rapporti giuridici con i danti causa (in particolare, con l’ENAC) restassero invariati soltanto “nelle more della delocalizzazione degli operatori economici che insistono sul sedime aeroportuale affidato alla RSM”; ma è altrettanto vero che tale circostanza potrebbe al più indurre ad accelerare le procedure di delocalizzazione (che non costituiscono oggetto diretto del presente giudizio), ma certamente non potrebbe deporre nel senso del subentro da parte di Ariminum 2014 anche nella gestione delle aree richiamate dal ridetto atto di affidamento”.

Quindi, il Tar in parte ci aveva visto bene e in parte no. “Da quanto sin qui osservato discende che è corretta l’affermazione del primo giudice (pag. 6 della sentenza appellata) secondo cui “i rapporti sub concessori ancora in essere (come quello con Aero Club ASD) rientrano nelle esclusive attribuzioni di ENAC”; ma non è invece corretta l’ulteriore affermazione secondo cui tali rapporti (anche per quanto qui rileva) risulterebbero “attualmente gestiti tramite il concessionario generale Airiminum 2014, quale aggiudicataria di gara pubblica perfezionatasi nel 2014 (con aggiudicazione e atti della gara pubblica che non sono stati impugnati dalla ricorrente)”. Al riguardo si deve ribadire che: i) la Ariminum 2014 non poteva e non può essere legittima affidataria anche della gestione di aree che non rientravano nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica cui aveva partecipato; ii) l’appellante non aveva alcun interesse ad impugnare gli atti indittivi e gli esiti di una procedura – quella per la selezione del gestore totale aeroportuale ex art. 704 cod. nav. – che non incideva sulla sua sfera soggettiva riguardando una porzione spaziale diversa da quella di interesse della stessa appellante”.
Ma, aggiunge il Consiglio di Stato, è anche “fondato il secondo motivo di appello con cui si lamenta che il primo giudice, nel dichiarare infondato il secondo motivo del ricorso di primo grado, ne avrebbe travisato la formulazione. Invero con l’articolazione del richiamato motivo l’Aero Club non aveva contestato la sussistenza in capo ad ENAC del potere di disciplinare la viabilità in ambito aeroportuale, ma aveva soltanto contestato la contraddittorietà fra le ordinanze numm. 3 e 4 del 2016 (che disciplinavano in un certo modo l’estensione della concessione in favore di Airiminum 2014) e gli atti impugnati in primo grado (che individuavano invece in modo diverso – e più sfavorevole per l’appellante – tale estensione). Sotto tale aspetto, quindi, la sentenza risulta effettivamente viziata per il difetto di extrapetizione, per aver dichiarato infondato un motivo non formulato (rectius: formulato in modo affatto diverso da quanto ritenuto dal primo Giudice)”.

Aero Club: “Rimaniamo al nostro posto”

“La sentenza del Consiglio di Stato risolve in modo definitivo la controversia che da anni si trascina fra Aero Club Rimini e Airiminum 2014 spa.
Non solo, nella sostanza riconosce come la nostra linea difensiva fosse cristallina fin dall’inizio e in particolare sin da quando il giudice del TAR di Bologna, inspiegabilmente, rigettò le ragioni delle nostre impugnazioni”. Questo il commento dei vertici dell’Aero Club, che questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa mostrando volti sorridenti e posando in piazza Cavour per una foto che li ritrae … “in volo”.
“Nel 2018 abbiamo compiuto 90 anni dalla nostra costituzione, siamo un Ente morale senza scopo di lucro che da decenni sviluppa e diffonde cultura aeronautica, forma piloti, anche giovanissimi, insegnando loro non solo come si conduce un aeroplano, ma anche la sacralità del rispetto degli altri e i valori di responsabilità che sono la base di un sano sistema sociale. Abbiamo dovuto sopportare la compressione sistematica dei nostri legittimi diritti, ignorata dalla Direzione Aeroportuale di Bologna e addirittura da questa sostenuta con Ordinanza oggi finalmente e definitivamente annullata dal Consiglio di Stato”.
Parole di stima, invece, verso l’ex dirigente di Enac, Maria Concetta Laudato, la quale “tentò di tutelare i nostri evidenti diritti, non certo per spirito di partigianeria ma con la puntuale applicazione della Legge e fu, non solo inascoltata dai vertici dell’ENAC, ma anche punita con un repentino quanto discutibile trasferimento che certo non ha giovato alla sua carriera. In sostanza pagò l’ardire di aver voluto semplicemente onorare il suo ruolo e i suoi doveri applicando la Legge e le norme vigenti che, come dimostra l’odierna sentenza, aveva correttamente interpretato. Da quel momento il susseguirsi di vari dirigenti, sostanzialmente immobili, ha consentito ad Airiminum, in forza della sua posizione di operatore dominante, di fare ciò che più gli piaceva obbligando l’Aero Club ad una estenuante e costosissima difesa oggi conclusasi con il riconoscimento delle proprie ragioni da parte del CdS”.
Seguono i ringraziamenti all’avvocato Patrizia Mussoni “che in questi anni, sola contro un plotone di avvocati, studiando profondamente la complicatissima materia aeronautica e credendo nella nostra onestà intellettuale ci ha guidati in una difesa ineccepibile”, a “Pierluigi Matera, eccellente commissario straordinario di Aero Club Italia che mai ci ha lasciati soli, i tanti riminesi e non che, in occasione di una sottoscrizione che facemmo per cercare fondi che finanziassero la nostra difesa, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza” e a “Giordano Emendatori, senza il cui sostegno le nostre sorti sarebbero state segnate”.
Rivolti ad Airiminum, dicono che “piaccia o no, dovrà rimuovere tutti i vincoli che ha costruito per impedirci di esistere e sappia anche che, oltre a riprendere le nostre normali, onorabili e legittime attività, resteremo dove siamo e continueremo la nostra azione di vigilanza a tutela di un bene come l’aeroporto che non è esclusiva proprietà del Gestore, ma infrastruttura pubblica a servizio del territorio in cui è inserita e che pertanto ad esso deve essere funzionale”. E verso la società di gestione, l’Aero Club va giù duro: “Stupisce la propaganda sui fantasiosi risultati di eccellenza di questa gestione che da tre anni ci racconta di tigri asiatiche, di eserciti di israeliani in arrivo sulle spiagge romagnole, di accordi, contratti, joint venture, di piani di investimenti secretati manco fossero operazioni dei servizi segreti al servizio degli interessi nazionali. Allarma il continuo e petulante batter cassa verso gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni a fronte di risultati che noi leggiamo come oggettivamente deludenti, investimenti al palo, impegni occupazionali non onorati, azzeramento dei servizi interni e quei pochi che ci sono riconducibili ad un unico soggetto (alla faccia della plurialità sottoscritta in convenzione con Enac)”.
Ne hanno anche per la Regione Emilia Romagna: “Disorienta l’impegno plurimilionario evocato dalla Regione Emilia Romagna che ci auguriamo non si accontenti di grafici a giustificazione di una eventuale erogazione di denaro pubblico nei confronti di un soggetto privato che, in tempi recenti, ha censurato la ricapitalizzazione dello scalo di Ancona da parte del suo azionista di maggioranza (Regione Marche) definendo tale operazione come concorrenza sleale e addirittura ricorrendo ad una azione legale presso i vertici europei”.
L’Aero Club dice poi senza mezzi termini che chiederà i danni ad Airiminum: “Prendiamo atto del decantato stato di ottima salute della società di gestione, stando ai numeri pubblicati guadagna milioni e pertanto non avrà difficoltà alcuna a pagare il conto dei danni che ci ha causato l’insensata guerra del suo AD e che ci apprestiamo a chiedere nelle opportune sedi”.
Fino a ricordare l’impegno profuso per l’aeroporto: “Nel dopoguerra i soci di questo Ente contribuirono a realizzare le infrastrutture dell’aeroporto, nel 1959 intuendo quanto sarebbe diventato strategico il trasporto aereo, l’Aero Club fu fondatore della prima società di gestione e gestì personalmente i servizi di terra agli aerei, nei decenni i piloti che hanno iniziato la loro carriera come allievi della nostra scuola di volo hanno fatto viaggiare per il mondo milioni di passeggeri, durante il terribile periodo del fallimento di Aeradria fu solo grazie ad Aero Club se l’aeroporto poté mantenere i presidi di Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Dogana senza i quali Airiminum, la stessa che per tutto ringraziamento ci ha dichiarato guerra, avrebbe dovuto penare per anni per poter iniziare la sua attività. Noi sappiamo bene cos’è la responsabilità di appartenere ad un sistema complesso come quello dell’aviazione, rispettiamo le Autorità e la Legge, amiamo ciò che facciamo e i luoghi che ci ospitano, siamo orgogliosi della nostra storia e la difenderemo in ogni modo consentito dall’Ordinamento da chiunque intenda metterci a tacere”.

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