Avanzamenti professionali e retribuzioni dei dipendenti pubblici

Avanzamenti professionali e retribuzioni dei dipendenti pubblici

Gli avanzamenti professionali dei dipendenti pubblici influiscono sulle retribuzioni al pari di una tornata contrattuale. E devono essere retribuiti

Gli avanzamenti professionali dei dipendenti pubblici influiscono sulle retribuzioni al pari di una tornata contrattuale. E devono essere retribuiti a partire da gennaio 2015. Non sono negoziabili.

La legge di stabilità del 2015, L.190 del 23.12.2014, in materia di progressioni economiche detta disposizioni inderogabili, che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento economico accessorio.
La differenza retributiva, che potrebbe spettare ad ogni singolo dipendente, per effetto della selezione premiale (progressioni orizzontali economiche), è sostanziale.

I passaggi all’interno di ogni categoria professionale potrebbero determinare un incremento dello stipendio del singolo dipendente, a seconda della categoria di appartenenza, di un valore annuo, pensionabile, variabile dai 500,00 euro a 1.000,00 euro e oltre, qualora, negli anni 2011-2014, si sia determinata più di una progressione giuridica. Senza diritto di recupero degli arretrati.
Gli avanzamenti professionali, le così dette progressioni economiche orizzontali constano di due tipi di adempimenti:
1) un adempimento normativo, per il riconoscimento giuridico della progressione professionale;
2) un adempimento contrattuale, per la retribuzione economica.

1) L’adempimento normativo per il riconoscimento giuridico della progressione professionale, è dato dal sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati, confluito nel sistema della performance del D.lgs n.150 del 2009, la cui relazione annuale per legge è allegata al bilancio dell’ente. Comporta da parte della dirigenza responsabile una serie di atti di gestione del personale ed è ovviamente non negoziabile.
Le progressioni economiche orizzontali giuridicamente già perfezionate al 2014, infatti, rientrano – come precisato nello schema della “Relazione illustrativa e nella relazione tecnico finanziaria “ contenuta nella circolare n.12 del ministero dell’Economia e delle Finanze n.1 del 19 luglio 2012 – nelle poste del fondo del salario accessorio che hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione.
Peraltro corre l’obbligo di evidenziare, a chiarimento in caso di dubbio, che le risorse destinate alle progressioni economiche orizzontali sono vincolate e non possono essere destinate al finanziamento di altre forme di salario accessorio.
Questo secondo le indicazioni che il ministro dell’Economia ha dettato nella circolare n. 12/2011, che la Ragioneria Generale dello Stato ha ribadito nella circolare n. 16/2012 e che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria ha precisato nel parere n. 89 dello scorso 1 agosto.
In tal senso è, altresì, l’ art. 5 del CCNL dell’1.4.1999, come ribadito dall’art. 34 del CCNL del 22.1.2004, che ha precisato che le progressioni economiche orizzontali possono essere finanziate esclusivamente con le risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004.
Qualsiasi accordo, semmai ve ne fossero, non solo sarebbe nullo, considerato l’art 40, c.3 quinquies D.lgs. n.165/2001 che recita: “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate…”, ma richiamerebbe a responsabilità tutti i soggetti dell’attività negoziale.

Peraltro, potrebbe essere configurata quale attività illecita la condotta di chi, ad esempio, seduto al tavolo negoziale, volesse convincere che nel periodo 2011-2014 le risorse stabili sono confluite in quelle variabili per dare comunque un qualche ristoro al dipendente.
Trattandosi di risorse economiche pubbliche con destinazione vincolata, l’attività di convincimento di destinazione diversa può essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli anni 2011-2014, il processo di valutazione ha avuto il presupposto di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, ha conseguito nello svolgimento di attività, cui è seguita la verifica al termine del periodo di riferimento e, sebbene l’incremento retributivo è stato cassato per effetto del Dl. 78 del 2010, poi legge n.122 del 2010, tuttavia, disposizioni inderogabili di legge hanno tenuto vincolato il meccanismo del riconoscimento e della valorizzazione delle professionalità e del merito… finalizzato al miglioramento della produttività e dei servizi.
In ottemperanza alle disposizioni di legge e alle concrete modalità applicative in essere presso gli enti, lo sviluppo giuridico di professionalità è comunque avvenuto!

2) Per quanto riguarda l’adempimento contrattuale, per la retribuzione economica.

Alla luce delle disposizioni legislative e contrattuali, la contrattazione decentrata dell’anno 2015 parte dalle risorse del salario accessorio del 2010.
Per la quantificazione delle posizioni giuridiche orizzontali che si sono perfezionate in questi anni, occorre partire dalle graduatorie, come risultano dalle selezioni premiali effettuate negli anni 2011-2014 ai sensi del D.lgs. 150 del 2009, dell’ex art. 6 CCNL 31/03/1999 e trasmesse per il conto annuale del personale alla Ragioneria Generale dello Stato.

Le graduatorie di selezione, delle posizioni giuridiche orizzontali, sono di particolare rilievo poiché rientrano tra gli adempimenti dell’Amministrazione per l’assegnazione della progressione professionale e da gennaio 2015 per il riconoscimento della retribuzione.

Sulla conoscenza delle graduatorie di selezione di come deve avvenire annualmente, l’ARAN stessa (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, D.Lgs. 165/2001) è intervenuta con un proprio parere: “L’attivazione delle selezioni, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, deve essere sempre preventivamente portata a conoscenza di tutti i lavoratori, in modo da consentire in partenza, uguali possibilità di partecipazione” (orientamento applicativo RAL 270).

A tale proposito va tenuta distinta la pubblicazione esterna dei dati sul sito web che avviene in forma aggregata, dalla pubblicazione interna all’Amministrazione diretta agli “interessati” – nel caso i dipendenti – che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e, che come sostenuto dall’ARAN per evidenti ragioni di trasparenza e correttezza deve sempre essere conosciuta dai concorrenti!
Tutti i contratti integrativi economici formalmente sottoscritti, negli anni 2011-2014, in sede di Amministrazione o Ente dalla parte pubblica e dalle rappresentanze dei dipendenti (OO.SS., RSU) hanno reso conto compiutamente e periodicamente della programmazione contrattata ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, con la comunicazione del risultato della valutazione sia con con lettera individuale che con la pubblicazione della selezione.

L’attività svolta dagli Enti negli anni 2011-2014 è documentata ed è particolarmente utile ai fini dell’attività contrattuale decentrata.

Con riguardo alle risorse, per le progressioni orizzontali relative agli anni 2011-2014, per le quali l’incremento economico è stato bloccato, sono confluite in economia al bilancio dell’ente.

La legge di stabilità, avendo contezza dell’insieme legislativo e contrattuale dal 1° gennaio 2015 determina la fine dei blocchi per cui non si applicano più i blocchi dell’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010:
– toglie il blocco del trattamento accessorio all’ammontare erogato nel 2010,
– il fondo può essere incrementato mediante le c.d. risorse aggiuntive,
– toglie il limite del trattamento economico individuale.

In sede di contrattazione decentrata non si potranno cambiare le regole e la parte sindacale e la RSU che negli anni 2011-2014 sono state relegate al semplice ruolo di informazione, potranno legittimamente fare valere il rispetto degli obblighi di legge e contrattuali.

Il ruolo del Sindacato e della RSU è particolarmente importante e significativo, tenuto conto che lo sblocco della legge di stabilità 2015 influisce sulle retribuzioni al pari di una tornata contrattuale.

Mirca Carrozzo

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