La provincia di Rimini è zona rossa con qualche eccezione

La provincia di Rimini è zona rossa con qualche eccezione

E' arrivata ieri sera, anche se attesa da giorni, l'ordinanza del presidente della Regione che blocca ulteriori attività nel territorio riminese per arginare il dilagante covid-19. Si capisce che è frutto di una mediazione sofferta. Ecco cosa prevede.

L’ordinanza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è arrivata nella tarda serata di ieri: per molti aspetti ha l’impostazione delle ordinanze che hanno istituito le più severe “zone rosse” (qui il caso di Fondi), ma prevede qualche eccezione. E’ stata un parto lungo e difficile, a quanto pare (se ne parlava da giorni ma entra in vigore solo oggi, e i frutti della “stretta” si vedranno più avanti), e si capisce nel leggerla che è stata il frutto di confliggenti interessi sui quali è stata raggiunta una mediazione. Entra in vigore da oggi e, in parte, dalle ore 24 del 22 marzo e sino al 3 aprile prossimo.
Per la provincia di Rimini non è stata utilizzata la formula del “divieto di allontanamento dal territorio da parte di tutte le persone ivi presenti” e quella del “divieto di accesso”. E’ stata piuttosto creata – e non si capisce bene il motivo, visto il preoccupante aumento di positivi al covid-19 e di decessi – una “zona rossa” ad hoc, su misura. Pare ad esempio che in tema di attività produttive l’ordinanza tenga conto di alcune “pressioni” di Confindustria Romagna, esternate nel comunicato stampa dell’altro ieri.

E così “è disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini” ma “ad esclusione di”: “attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali: impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda; utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit); sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro; rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri; scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea; impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working”, ecc. (il testo si può leggere sotto).

Viene decretata la “chiusura al pubblico di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, arenili in concessione e liberi, aree in adiacenza al mare, lungomari, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture, aree attrezzate per attività ludiche”. Anche il trasporto pubblico locale viene temporaneamente riprogrammato “con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell’agenzia AMR in accordo con l’operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini”. Chiusi al pubblico pure i cimiteri comunali “garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme”. Sospesi tutti i cantieri di lavoro (come accade per le zone rosse), ma anche qui con una eccezione: proseguono “quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio” e quelli “relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici”.

Altre attività ammesse: “produzione di servizi urgenti per le abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici, elettrauti, gommisti ecc.), quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni”.

Aperti “negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali”.

Per limitare al massimo la concentrazione di persone ai luoghi commerciali, è d’obbligo “un solo componente per nucleo familiare”. Ammessa l’attività agricola “svolta con personale residente o comunque presente nel territorio provinciale”

Garantiti ovviamente il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

Il dispositivo dell’ordinanza è motivato dalle “note a firma del Direttore Generale dell’ASL della Romagna in data 16 e 19 marzo 2020 inviate al presidente della Regione Emilia Romagna, al Commissario ad acta COVID-19 ed al Prefetto di Rimini con cui viene rappresentata la preoccupante evoluzione epidemiologica del COVID-19 nei territori dei due Distretti sanitari di Rimini, che rischia di mettere in gravissima difficoltà i presidi ospedalieri dell’intera area riminese e viene richiesto un intervento straordinario in tema di contenimento e distanziamento sociale“. Quindi si presenta la necessità di rafforzare “le misure restrittive attualmente in vigore al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19” e “di non ridurre l’attuale disponibilità di posti letti nei nosocomi di riferimento provinciale“.

Si legge anche che “alcuni territori comunali della Provincia (Cattolica, San Giovanni in Marignano, Riccione, San Clemente, Morciano di Romagna, Misano Adriatico), caratterizzati da una particolare incidenza di contagio calcolata nel rapporto tra popolazione e positivi al virus, sono confinanti con il territorio della provincia di Pesaro e Urbino con il quale, per ragioni lavorative, esiste una assidua mobilità di interscambio e che tale provincia presenta un numero di positivi al virus altrettanto importante ed in costante aumento”. Vi è poi “la preoccupante progressione dell’evoluzione del rapporto di incidenza tra numero di persone contagiate e popolazione su tutto il territorio provinciale“. Ecco, perché, “sentiti il Presidente della Provincia di Rimini, il Sindaco del Comune di Rimini e il Prefetto di Rimini, che hanno supportato, in sede di CCS e di COS convocati dalla Prefettura di Rimini rispettivamente in data 19 e 20 marzo 2020, la condivisione delle misure da adottare con i sindaci dei territori comunali ricompresi nel perimetro del territorio provinciale di Rimini”, sono state decise le nuove restrizioni, anche “d’intesa con la Repubblica di San Marino”.

Il passaggio saliente dell'ordinanza regionale
È disposta la sospensione delle attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende sul territorio della Provincia di Rimini ad esclusione di:

• attività produttive di beni alimentari e di quelle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi, previa redazione di specifici DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che prevedano misure di prevenzione del contagio quali:

• impiego di personale prioritariamente proveniente dal distretto sanitario della Provincia di Rimini in cui ha sede l’azienda;

• utilizzo di ogni dispositivo di protezione specifica dal contagio necessario (mascherine, guanti e kit);

• sistematica sanificazione degli ambienti di lavoro;

• rispetto della distanza tra le persone superiore a 1,5 metri;

• scaglionamenti degli orari di ingresso per impedire afflussi di personale in contemporanea;

• impiego del personale in presenza strettamente limitato al contingente essenziale alle attività sopra indicate e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working;

• chiusura di spogliatoi e luoghi di aggregazione all’interno e all’esterno delle strutture produttive;

• divieto di riunioni sia all’esterno e all’interno dell’azienda con presenza fisica;

• chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con le aziende.

• Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni (idraulici, elettricisti, ecc.) e quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici, elettrauti, gommisti ecc.), quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni;

• È ammesso esclusivamente l’esercizio delle seguenti attività: negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni essenziali;

• L’accesso ai luoghi di esercizio commerciale ammesso, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, va eseguito da un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

• È ammessa l’attività agricola svolta con personale residente o comunque presente nel territorio provinciale; • Sono esclusi dai presenti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati esistenti;

• Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;

• Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;

• Sono comunque garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario.

• Chiusura al pubblico di parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, arenili in concessione e liberi, aree in adiacenza al mare, lungomari, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture, aree attrezzate per attività ludiche.

• Riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell’agenzia AMR in accordo con l’operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini;

• Gli effetti della presente ordinanza decorrono dalle ore 24 del 20 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, ad eccezione delle misure di cui al punto 1 i cui effetti decorrono dalle ore 24 del 22 marzo e sino al 3 aprile 2020;

• La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

• La presente ordinanza è altresì notificata al Presidente della Provincia di Rimini, ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

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