Metrò di costa, “demolizioni fuorilegge”: il danno e la beffa

Metrò di costa, “demolizioni fuorilegge”: il danno e la beffa

Una interrogazione parlamentare di Gianluca Pini, Lega Nord, aveva visto giusto e quattro anni fa sosteneva quello che negli ultimi mesi hanno riconosciuto il Tar dell'Emilia Romagna e il Consiglio di Stato. Ma è rimasta lettera morta e non ha nemmeno avuto la risposta del ministro Lupi. E davanti al ricorso presentato da una delle famiglie di via Serra, lo stesso Tar nel 2013 non bloccò le ruspe perché "è inibita qualunque demolizione di manufatti o loro porzioni sull’area temporaneamente occupata". Invece le cose andarono diversamente.

Perché non è stato ascoltato il leghista che voleva fermare le ruspe? 19 novembre 2014. L’allora onorevole della Lega Nord, il forlivese Gianluca Pini, presenta una dettagliatissima interrogazione (n. 4-06941) al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Il premier è Matteo Renzi e il ministro competente Maurizio Lupi. Fu talmente circostanziata quella interrogazione che qualcuno si chiese chi avesse competenze e conoscenze così precise nella materia, ovvero di chi fosse la mano che mise nero su bianco quel testo. Perché vale la pena ritirala fuori a quasi quattro anni di distanza? Perché alla luce delle sentenze del Tar Bologna e della recentissima ordinanza del Consiglio di Stato – che hanno dato ragione alle prime due famiglie espropriate e aperto la strada dei risarcimenti per le abitazioni sventrate, riconoscendo che sono anche stati demoliti manufatti non ricompresi negli espropri – emerge che Gianluca Pini ci aveva visto giusto. Ma quella interrogazione cadde nel vuoto e né Renzi né Lupi diedero mai risposta. La prova provata, per chi ne avesse bisogno, è la tabella che pubblichiamo qui sotto. Sito della Camera, interrogazione dell’onorevole Pini, il cui stato è, ad oggi, “in corso”. Senza risposta.

Eppure il ministro Lupi era a conoscenza della questione metropolitana di costa. Qualche mese prima della interrogazione di Pini, esattamente nel maggio del 2014, il ministro in quota Ncd venne a Riccione per la campagna elettorale e cantò come un usignolo sul Trc. Disse che “nel Trc sono già stati investiti 30 milioni di euro, sarebbe un insulto buttarli via. E’ un’opera che si può migliorare e correggere ma spetta agli enti locali indicare eventuali cambiamenti”. Evidentemente per il ministro Lupi non è stato invece un insulto “l’istituto dell’occupazione utilizzato per procedere a demolizioni di manufatti non ricompresi nell’esproprio” (Consiglio di Stato 5 luglio 2018). E i tentativi di “migliorare e correggere” fatti dal sindaco Tosi si sono dimostrati una lotta contro i mulini a vento. Perché era stato già tutto deciso e si è andati avanti come la Panzer-Division.

Tralasciamo le premesse della interrogazione di Pini e andiamo al sodo (ma chi volesse leggerla tutta può farlo qui), per dimostrare che il governo dell’epoca aveva tutte le informazioni necessarie – grazie, appunto, al compito consegnato da Pini – per capire quello che era già accaduto e stava accadendo sul tracciato del metrò. Ecco i passaggi cruciali della interrogazione.

Gianluca Pini. Per circa dodici anni è stato parlamentare della Lega Nord

“L’analisi accurata del progetto definitivo approvato dal CIPE, evidenzia come lo stesso non possedesse in realtà i requisiti prescritti dagli strumenti normativi che disciplinano la materia. Infatti, detto progetto, contempla edifici a cavallo della fascia di intervento, parzialmente al di fuori della stessa, relativamente ai quali non vi è traccia degli adempimenti ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207; in relazione alle demolizioni previste, il progetto non poteva definirsi «definitivo», atteso, che nelle tavole D.TRA. non viene data una indicazione precisa, ma una vaga traccia delle opere da demolire. La legenda recita testualmente: «opere/alberature interessate da demolizione». Appare addirittura pleonastico evidenziare che un fabbricato relativamente al quale è prevista la demolizione di un balcone è a tutti gli effetti «un fabbricato interessato da demolizioni», ma una dicitura di questo tipo, non consente di capire cosa sia esattamente da demolire, il che confligge con i requisiti di legge del «progetto definitivo»”

“Atteso che la ratio degli strumenti disciplinatori in materia di opere pubbliche che prevedono espropri, snoda la propria architettura attraverso l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l’emissione dei decreti di esproprio nell’ambito della fascia dichiarata di pubblica utilità con l’approvazione del progetto definitivo, sarebbe incomprensibile e nemmeno ipotizzabile demolire fabbricati o loro porzioni al di fuori di detta fascia. Prima l’ente attuatore deve eseguire gli espropri (che trasferiscono la proprietà), poi una volta acquisiti gli immobili ne dispone per le finalità di interesse pubblico, quindi anche demolendoli, ma certamente non possono essere effettuate demolizioni sulle proprietà al di fuori della fascia di intervento, sulla quale era stato preventivamente apposto il vincolo preordinato all’esproprio; bisogna quindi interrogarsi sul perché il CIPE abbia approvato un progetto definitivo che contempla campiture di opere/alberature interessate da demolizione anche oltre il limite di tale fascia; le demolizioni per la realizzazione del TRC avrebbero dovuto arrestarsi al limite del tracciato definito di pubblica utilità e relativamente ai fabbricati a cavallo, il progetto definitivo – ex articolo 26 comma 1 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 210/2007 – avrebbe dovuto contenere, nell’ambito della relazione sulle strutture, i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile; resta quindi un mistero il fatto che pur in presenza di tali difformità dai disposti di legge, il CIPE abbia ugualmente approvato il progetto definitivo del TRC, disponendo un finanziamento di più di euro 90.000.000,00; il progetto definitivo del TRC insomma, prevedeva la demolizione totale di fabbricati non integralmente ricadenti nel corridoio deliberato in sede di approvazione CIPE, sulla base della quale era stata deliberata apposita variante di P.R.G., nonostante la giurisprudenza maturata su casi analoghi abbia dichiarato illegittima qualsivoglia demolizione prevista oltre al limite del corridoio, poiché esso coincide anche con il limite entro e solo entro il quale è possibile espropriare”.

Pini parlò di “demolizioni fuorilegge” ed evidenziò anche altre “gravi incongruità” a proposito del “limite di corridoio approvato dal CIPE”. Ma fu la voce di uno che grida nel deserto.

La beffa. L’interrogazione menzionava anche il ricorso al Tar presentato da Walter Moretti (una delle famiglie di via Serra da subito impegnata a difendersi con le “armi” della legge). Alla luce delle problematiche elencate sopra, chiedeva la “sospensione dell’esecuzione del provvedimento” di demolizione per scongiurare il grave e irreparabile danno che si sarebbe verificato con l’abbattimento della porzione di edificio posta al di fuori del corridoio destinato al Trc. L’ordinanza del Tar è del settembre 2013: “Rilevato: che nella odierna Camera di Consiglio il difensore dell’Agenzia ha dato atto che non è prevista, in esecuzione degli atti impugnati, alcuna demolizione di manufatti o loro porzioni eccedenti quelle espropriate nel 2007; – che quindi gli atti impugnati non consentono demolizioni di alcunché sia insistente sulla superficie occupata temporaneamente per tre mesi ex 49 D.P.R. 327/01; – che pertanto è inibita qualunque demolizione di manufatti o loro porzioni sull’area temporaneamente occupata; – che in ragione di quanto sopra non sussiste il pregiudizio irreparabile temuto dal ricorrente per effetto dell’occupazione temporanea; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), Bologna, Respinge la domanda cautelare tenuto conto di quanto precisato in motivazione”.

Invece la demolizione ci fu. Dirà Pini nella sua interrogazione che “se è vero che vige il principio generale secondo il quale il pubblico interesse prevale su quello privato, vale altresì il principio secondo il quale il privato non può essere mutilato oltre allo strettamente necessario; pertanto, le demolizioni dovrebbero essere effettuate esclusivamente entro i limiti dell’esproprio, come dal corridoio approvato dal CIPE” e che “l’Agenzia Mobilità sta proseguendo sulla strada delle demolizioni di interi fabbricati, anche al di fuori del limite del corridoio autorizzato (avanzando la tesi di un ipotetico diritto di superficie sulle aree esorbitanti dalla fascia deliberata dal CIPE in relazione ai contenuti progettuali intrinsechi), non solo per quanto concerne il caso della proprietà Moretti sopraccitato ma anche per tutti i restanti e numerosi fabbricati situati a scavalco del limite autorizzato”.

Pini chiedeva al ministro Lupi, “se, nell’ambito delle proprie competenze in materia di supporto alla vigilanza sull’esecuzione degli interventi che dovrebbe svolgere il CIPE, intenda approfondire la situazione che si sta creando con i lavori in corso per l’esecuzione degli interventi connessi alla TRC di Rimini-Riccione e verificare l’effettiva liceità del progetto definitivo TRC approvato dal CIPE in relazione a tutto quanto suesposto; se nell’ambito delle norme che disciplinano la materia, risulti ammissibile demolire fabbricati o loro porzioni oltre il limite dell’area definita di interesse pubblico (sulla quale era stato preventivamente apposto il vincolo preordinato all’esproprio) quindi fabbricati o loro porzioni non espropriati; se un presunto diritto di superficie, del quale peraltro a quanto consta all’interrogante non si troverebbe traccia nei pubblici registri immobiliari, sulle aree al di fuori dei limiti di esproprio, possa consentire demolizioni sulle predette aree; se il Ministro, nel caso sia ravvisata la fondatezza degli argomenti esposti e la conseguente illiceità del progetto definitivo del TRC approvato dal CIPE, intenda disporre le verifiche propedeutiche all’annullamento degli atti di approvazione del progetto stesso adoperandosi per il successivo annullamento e la revoca del finanziamento erogato, determinando altresì le rispettive personali responsabilità”. Se e quali verifiche attivò il ministro non è dato sapere, di certo non rispose mai a questi rilievi e non mosse un dito per evitare la grave ingiustizia subita dagli espropriati. Ma una parola chiara l’hanno espressa il Tar dell’Emilia Romagna, per ora con due sentenze ma altre sono attese a giorni, e il Consiglio di Stato con una ordinanza che “conferma” il pronunciamento dei giudici amministrativi di primo grado.  Purtroppo la giustizia è arrivata a danno compiuto. Ma, almeno, chiarezza è stata fatta (e dovranno arrivare anche i risarcimenti) su questa brutta pagina della contestatissima infrastruttura realizzata “tagliando” nella carne viva di tante famiglie, colpite nel bene più privato e inviolabile, oltreché prezioso: la casa.

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