Se il Tar definisce “atipico” il vangelo urbanistico del sindaco Gnassi

Se il Tar definisce “atipico” il vangelo urbanistico del sindaco Gnassi

Dando ragione ai proprietari delle aree di Santa Giustina, il Tar ha di fatto rottamato l'impostazione che il sindaco Andrea Gnassi ha posto quale pietra angolare del suo mandato amministrativo. Non è un fulmine a ciel sereno. La delibera al centro dell'attenzione passò per appello nominale in consiglio comunale e sia l'opposizione che ex amministratori targati Pd dissero del masterplan strategico quello che oggi sentenziano i giudici amministrativi.

Dando ragione ai proprietari delle aree di Santa Giustina, il Tar ha di fatto rottamato il vangelo urbanistico che il sindaco Andrea Gnassi ha posto quale pietra angolare del suo mandato amministrativo. Definisce il “cosiddetto Masterplan strategico” un “atipico atto pianificatorio” e accoglie il ricorso “risultando fondati i mezzi di impugnazione con i quali si rileva l’illegittimità del provvedimento di diniego di approvazione del piano particolareggiato proposto dai ricorrenti per carenza di motivazione e per illegittimità derivata e l’illegittimità del presupposto atto pianificatorio “Masterplan” per violazione dei principi generali di tipicità degli atti di pianificazione urbanistica”.

La contrarietà al piano particolareggiato, spiegano i giudici amministrativi, “si fonda unicamente sul ritenuto contrasto tra le previsioni del piano attuativo e il c.d. Masterplan strategico”, visto che risultava invece conforme al Prg, al Ptcp e al Psc adottato. “Il Consiglio Comunale, con l’introduzione del “Masterplan” ha inteso, pur surrettiziamente ma direttamente modificare già nell’immediatezza, l’indirizzo pianificatorio urbanistico di cui sono espressione prima il P.R.G. e attualmente il P.S.C. P.O.C. e R.U.E., con uno strumento urbanistico del tutto atipico e assolutamente non previsto dalla legislazione urbanistica a livello nazionale e regionale“, argomenta il Tar. Il passaggio successivo merita di essere riportato integralmente dalla sentenza decisa nella camera di consiglio dell’11 ottobre scorso (presidente Giancarlo Mozzarelli): “Tale accertata “atipicità” non è solo formale, tale, cioè da potersi ricondurre al solo uso di un diverso nomen iuris dell’atto, stante che il “Masterplan” è stato approvato mediante semplice deliberazione del Consiglio comunale e, pertanto, senza seguire i tipici iter procedimentali di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici all’epoca previsti sia dal Legislatore nazionale (D.P.R. 380 del 2001), sia da quello regionale (L.R. Emilia – Romagna n. 47 del 1978 e successivamente L.R. n. 20 del 2000), con tutte le relative conseguenze da trarsi in relazione alla accertata mancanza nel “Masterplan” di tutte quelle garanzie in tema di pubblicità e di partecipazione della cittadinanza previste in quei procedimenti.
Ulteriore conferma della cogenza di quanto stabilisce e prescrive il “Masterplan proviene – ad avviso del Collegio, dalla Relazione introduttiva a tale atto redatta dal Sindaco di Rimini laddove si afferma chiaramente che “…una volta approvato il Masterplan consentirà di avere una visione di insieme della città che può fungere da riferimento, verifica e quindi, strumento di valutazione di tutti gli atti di programmazione della Civica Amministrazione e delle iniziative proposte dai privati” (v. relazione Sindaco pag. 4 – doc. n. 2 ricorrenti). Risulta pertanto evidente, soprattutto in relazione all’ultima parte del riportato brano della Relazione sindacale che la funzione attribuita dal Comune al “Masterplan” sia in tutto e per tutto simile a quella svolta dai tipici strumenti urbanistici previsti dalla vigente normativa.
Trattasi, in definitiva, di atto pianificatorio in materia urbanistica avente diretta e concreta incidenza sui piani sottoordinati, sulle iniziative e sugli interventi dei privati, che si palesa quale entità del tutto estranea al diritto positivo sia di livello nazionale che regionale, con conseguente illegittimità dello stesso, per la parte di interesse in questa controversia, in quanto in contrasto con il principio generale di tipicità degli strumenti urbanistici pacificamente vigente nel nostro ordinamento giuridico amministrativo. L’accertata illegittimità del “Masterplan” si riverbera, in via derivata, sul parimenti gravato diniego di approvazione del piano particolareggiato, che essendo basato unicamente su tale atto presupposto, è anch’esso illegittimo perché privo di motivazione”.

Per chi abbia buona memoria, non si tratta di un fulmine a ciel sereno. La delibera citata dal Tar (n. 77 del 13 dicembre 2012, approvazione del “Masterplan strategico – Interventi per la realizzazione di una città sostenibile”) fu approvata dalla sola maggioranza (19 voti favorevoli: Andrea Gnassi, Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Petitti, Piccari Enrico, Pironi, Turci, Zerbini e Zoffoli) e col voto contrario dell’opposizione (11 contrari: Camporesi, Casadei, Cingolani, Franchini, Marcello, Mauro, Moretti, Pazzaglia, Piccari Valeria, Renzi e Tamburini) Gioenzo Renzi chiese il voto per appello nominale e così avvenne.

In occasione del voto sul piano particolareggiato in questione, Gioenzo Renzi spiegò che “il voto contrario da parte del sindaco e della sua maggioranza di sinistra è stato motivato politicamente perché nei due piani attuativi del PRG non si rilevano sostanziali ed evidenti elementi di coerenza e compatibilità con le finalità descritte dal cosiddetto Masterplan Strategico. Puntualizzo che il Masterplan è solo un atto di indirizzo e ribadisco che non è uno strumento di pianificazione urbanistica, come da L.R. ER 20/2000, tantomeno sovraordinato al PRG -PSC-RUE. Quindi le valutazioni mediante la cosiddetta “matrice di controllo” in relazione agli obiettivi del Masterplan, non hanno senso giuridico, in quanto si basano su criteri di valutazione personali e politici, privi di qualsiasi livello di legittimità e carichi di discrezionalità non regolamentata. Resta inoltre il richiamo nelle Delibere alle Norme Transitorie del PSC, in base alle quali i due piani particolareggiati “non sono considerati in contrasto con il PSC del Comune di Rimini, perché rispettano le condizioni poste dall’art.1.13, comma 6, lett. C delle norme transitorie di attuazione dello stesso PSC. Ebbene le suddette Norme, adottate come “legittime” dalla maggioranza di sinistra il 29.3.2011 (Gnassi, Segretario del PD), per ragioni elettorali, riguardanti i piani presentati per l’approvazione prima del 1.7.2010, oggi sono state disattese sempre dalla maggioranza di sinistra (Gnassi, Sindaco). Insomma, ritengo che siamo difronte all’incertezza del diritto, tant’è che Gnassi prospetta una variante al vecchio PRG che potrebbe generare ulteriori problemi di legittimità”.

Non fu solo l’opposizione ad averci visto chiaro. L’ex sindaco Giuseppe Chicchi, intervenendo anni dopo ad un dibattito pubblico insieme a Edoardo Preger, Nedo Pivi, Fabrizio Moretti, e dove prese anche la parola Maurizio Ermeti (factotum del piano strategico senza investitura elettiva), così tuonò: “Piano strategico e Masterllan non hanno valore giuridico, non contengono una procedura di partecipazione e quindi anche di opposizione dei cittadini, sono semplici atti di indirizzo a cui il singolo cittadino non può opporsi con una procedura di legge”.

L’amministrazione comunale annuncia che ricorrerà davanti alla “sentenza inaspettata” del Tar Emilia Romagna e si dice sorpresa “perché ad oggi tutti i ricorsi presentati negli anni da altri cittadini sono stati respinti sia in I sia II grado, senza lasciare spazio a dubbie interpretazioni”. Il consiglio comunale, dice palazzo Garampi, “per dare attuazione al nuovo modello di sviluppo urbanistico ha approvato oltre al Masterplan (che rappresenta un atto di indirizzo) anche la cosiddetta variante “taglia cemento” – che si precisa non è interessata dalla sentenza in questione – e successivamente in via definitiva RUE e PSC. Tutti questi elementi spingono l’Amministrazione ad opporsi a questa sentenza del Tar e dunque si rinvia ogni ulteriore valutazione e considerazione nel merito dopo l’esito dell’appello” e conferma “l’orientamento, volto a promuovere un nuovo e più sostenibile modello di sviluppo del territorio, e lo difenderà in tutte le sedi a tutela del territorio e della comunità riminese”. Chi vivrà vedrà, ma questa volta la giunta Gnassi inciampa in un masso bello robusto, che in diversi avevano considerato tale molto prima della pioggia gelata caduta dal Tar.

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