Tar(i)tassati: ecco perché Rimini rientra nella black list dei Comuni che hanno gonfiato la tassa sui rifiuti

Tar(i)tassati: ecco perché Rimini rientra nella black list dei Comuni che hanno gonfiato la tassa sui rifiuti

L'esperto, dopo avere analizzato il Regolamento Tari applicato dall'amministrazione comunale, dimostra, conti alla mano, l'incidenza dell'illegittimo criterio utilizzato. E i maggiori costi conteggiati.

Errori nella determinazione della TARI (tassa sui rifiuti urbani): questa la clamorosa notizia che ha avuto un enorme risalto sui giornali e sulle TV nazionali perché in alcuni Comuni “per anni ci hanno fatto pagare la tassa sui rifiuti gonfiata del 50 %” (giusto per citare un titolo in prima pagina di ieri).
La notizia nasce dall’interrogazione n. 5/10764 presentata in data 8/3/2017 del deputato 5 Stelle L’Abbate Giuseppe per sapere “se la «quota variabile» della Tassa sui rifiuti (Tari) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (ad esempio per l’utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici”.

All’interrogazione ha dato risposta il Governo, con il Sottosegretario alle Finanze, in data 18 ottobre 2017, affermando che “Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune”.

Da un’indagine sui Regolamenti Comunali del quotidiano economico di riferimento nazionale Il Sole 24 Ore con vari articoli in data 19 e 30 ottobre e in data di ieri, si viene a conoscere che vari Comuni hanno erroneamente calcolato la TARI applicando un criterio illegittimo che moltiplica l’importo della tassa.
Tra i Comuni coinvolti nell’inchiesta, il Sole 24 Ore, inserisce anche il Comune di Rimini la cui Amministrazione, con un comunicato stampa (diffuso subito dopo la pubblicazione dell’articolo di Rimini 2.0) “conferma – sulla base dell’analisi delle prime informazioni divulgate e a disposizione – di non rientrare nelle problematiche sollevate”. Quindi capitolo chiuso?

Ma per quale ragione Il Sole 24 Ore ha inserito il Comune di Rimini tra quelli che applicano un criterio illegittimo nel calcolo della TARI?
Per provare a rispondere a questo quesito è necessario analizzare il Regolamento Tari che il Comune di Rimini ha approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 marzo 2017 n. 9. Il punto che potrebbe avere fatto inserire il nostro Comune in questa lista sembrerebbe essere il comma 1bis dell’articolo 7 che recita: “E’ assoggettabile alla TARI l’unità immobiliare abitativa comprese al massimo due pertinenze che siano situate in prossimità dell’abitazione principale, purché risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie)”.

Con questa norma regolamentare si è limitata la superficie delle pertinenze a due unità immobiliare, circostanza non prevista dalla Legge nazionale. Quindi, per riprendere l’esempio fatto proprio dall’Amministrazione di Rimini nel suo comunicato stampa se l’utenza è composta da una abitazione, un garage ed una cantina, il Comune di Rimini applica una sola quota variabile; se la stessa famiglia occupa ed utilizza anche un deposito posto nel sottotetto quest’ultimo costituisce utenza autonoma tassabile con una ulteriore quota variabile.
L’esempio seguente permette di valutare l’incidenza di questo illegittimo criterio utilizzato dal Comune di Rimini: abitazione di mq. 100; garage di mq. 15; cantina di mq. 15; sottotetto di mq. 50; famiglia composta da tre persone.

All’illegittima applicazione della TARI con il criterio fissato dal comma 1bis dell’articolo 7 del Regolamento Tari del Comune di Rimini, come sopra dimostrato, potrebbe aggiungersi una ulteriore casistica, già evidenziata dallo stesso quotidiano economico Il Sole 24 Ore con un articolo del 4 dicembre 2014, connessa all’assenza dell’informazione per le diverse superfici dichiarate dal contribuente.
Non si ha la corretta identificazione delle diverse superfici dell’utenza (principale e pertinenze) e quindi si ha una duplicazione delle stesse con la conseguente duplicazione della quota variabile.
In conclusione, l’analisi del Regolamento TARI del Comune, conferma l’inclusione dell’Amministrazione di Rimini tra quelle che potrebbero avere applicato in modo illegittimo i criteri per la determinazione del dovuto per la tassa rifiuti, così come individuato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Il numero dei casi interessati dall’anomalia non sono ovviamente determinabili in assenza dell’archivio delle dichiarazioni.

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