Trc, l’incredibile versione di Paganelli sulla “condanna” dell’operato di Agenzia Mobilità

Trc, l’incredibile versione di Paganelli sulla “condanna” dell’operato di Agenzia Mobilità

Agenzia Mobilità, ora PMR, ha agito per "tutelare i cittadini gravati dalle demolizioni". Lo dice il presidente Paganelli commentando le recenti cinque sentenze del Tar relative alle abitazioni di via Serra, che hanno avuto la sventura di trovarsi sul percorso della metropolitana di costa. Ma la realtà dei fatti e i pronunciamenti dei giudici amministrativi raccontano un'altra storia.

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini (“erede” di Agenzia Mobilità) dice finalmente qualcosa di più sulle nuove cinque sentenze del Tar Emilia Romagna (le prime risalgono ad aprile) che hanno confermato i precedenti pronunciamenti a favore dei cittadini espropriati. In passato, da noi sollecitato, a proposito delle sentenze dei giudici amministrativi di primo grado, PMR si era limitato a “prendere atto” e “rispettare la decisione dell’Organo Amministrativo, convinti che nel prosieguo del procedimento emergerà la piena correttezza dell’operato di AM e degli atti emanati”. Fino ad ora il prosieguo è stato un “bagno di sangue” per la società consortile controllata quasi all’80% dal Comune di Rimini e presieduta da un Pd di lungo corso: Massimo Paganelli. Tutte le sentenze di questo filone sono state sfavorevoli per PMR e c’è da mettere in conto anche una ordinanza del Consiglio di Stato (in attesa del merito) di conferma.

Cosa dice Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini nella sua nota ufficiale? Fornisce quelli che chiama “alcuni chiarimenti” sulle cinque sentenze in questione, che sono state notificate a PMR dal Tar il 31 agosto scorso “in accoglimento ai ricorsi presentati dai residenti in Via Serra”. Nella sostanza, prosegue, “tali sentenze hanno ritenuto illegittime le occupazioni temporanee decretate da PMR, occupazioni che erano state predisposte per procedere alla demolizione di pertinenze (deposi, ripostigli) parzialmente interferenti con il tracciato del TRC, che non potevano solo parzialmente essere demolite. Si tratta di una vicenda inerente la procedura amministrativa adottata: a giudizio del TAR, PMR avrebbe dovuto procedere non già con una occupazione temporanea bensì attraverso una espropriazione totale degli immobili ovvero del manufatto e del terreno”. E poi la nota aggiunge: “Ribadito che al solo fine di tutelare i cittadini gravati da quelle demolizioni, PMR (allora denominata Agenzia Mobilità) ritenne non fosse utile acquisire anche le aree di sedime dei fabbricati non essenziali alla realizzazione dell’opera e ciò per non aggravare i residenti che si sarebbero visti privati di ulteriori aree. I proprietari vennero indennizzati integralmente del valore dei manufatti demoliti, mentre, tramite la procedura di occupazione temporanea, venne loro riconosciuto un indennizzo ma lasciata ai legittimi proprietari l’area di sedime al termine delle operazioni”.

Ma la realtà dei fatti e, soprattutto, le sentenze, raccontano un’altra storia. Partiamo dalla ordinanza del Consiglio di Stato: “…l’istituto dell’occupazione ex art. 49 d.p.r. n. 380 del 2001 risulta nella specie de facto utilizzato per procedere a demolizioni di manufatti non ricompresi nell’esproprio, ossia per una finalità prima facie estranea a quella cui il provvedimento è normativamente deputato”. Il Tar ha parlato invece “dell’utilizzo improprio dello strumento dell’occupazione d’urgenza”, “non potendo quindi l’Amministrazione attraverso tale strumento ampliare le aree oggetto di esproprio o eseguire opere non previste nell’ambito della procedura ablativa”. Nel caso del Trc, invece, “l’Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini ha disposto l’occupazione dell’area oggetto del Decreto ex art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, non all’esclusivo fine di eseguire le opere connesse alla disposta espropriazione, ma per addivenire impropriamente alla demolizione integrale del fabbricato in parte ivi insistente, ancorché non compreso per intero nel Decreto di Esproprio”. Se questo dicono i giudici, auto-tramutarsi con un colpo di bacchetta magica in coloro che hanno voluto tutelare i cittadini appare un esercizio di alta acrobazia da fare invidia ai funamboli del Cirque du Soleil. Anche perché è necessario fare un passo indietro per capire quel che è avvenuto: quando il Tar, nei giorni caldi delle “barricate” di via Serra, respinse la domanda cautelare dei cittadini in questione, disse che “nella odierna Camera di Consiglio il difensore dell’Agenzia ha dato atto che non è prevista, in esecuzione degli atti impugnati, alcuna demolizione di manufatti o loro porzioni eccedenti quelle espropriate nel 2007; che gli atti impugnati non consentono demolizioni di alcunché sia insistente sulla superficie occupata temporaneamente per tre mesi ex 49 D.P.R. 327/01; che è inibita qualunque demolizione di manufatti o loro porzioni sull’area temporaneamente occupata”. Invece le demolizioni avvennero eccome.

Non bisogna dimenticare le parole dell’ex parlamentare leghista Gianluca Pini, che sul Trc presentò una interrogazione al ministro ai Trasporti rimasta purtroppo senza risposta: “Mi auguro che la Procura voglia fare chiarezza su quel che è avvenuto sul tracciato del Trc”. E quelle dell’Ing. Gallini: “Senza le illecite demolizioni il Trc sarebbe finito nel cestino”. Che i cittadini che hanno subito le ruspe in casa e che ora ottengono giustizia ma a danno compiuto, si sentano dire che così sono andate le cose per il loro bene, beh, forse è troppo.

Sta di fatto che “PMR procederà alla impugnazione in appello innanzi al Consiglio di Stato di dette sentenze ribadendo la fondatezza delle ragioni che portarono all’adozione dei Decreti di occupazione”, conferma “la volontà di arrecare il minor possibile aggravio per i residenti”, ed esprime l’intenzione “di giungere ad una soluzione conciliativa concordata capace di superare il contenzioso in essere. In questa logica di tutela e rispetto del privato e nei vincoli imposti dalle leggi in materia, PMR ha dato pieno mandato al proprio legale onde ricercare soluzioni conciliative con i difensori dei ricorrenti”.

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