Il Consorzio per lo sviluppo dell’aeroporto contesta ad Enac la procedura di gara

Il Consorzio per lo sviluppo dell’aeroporto contesta ad Enac la procedura di gara

"Una lettera ‘riservata’ è stata inviata oggi dal RTI Consorzio/ABN ai vertici dell’Enac per segnalare alcune importanti criticità che afferiscono a

“Una lettera ‘riservata’ è stata inviata oggi dal RTI Consorzio/ABN ai vertici dell’Enac per segnalare alcune importanti criticità che afferiscono all’intera procedura di gara e chiedere i provvedimenti conseguenti”. Lo annuncia il Consorzio stesso che spiega di non avere ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta.
“Il 16 ottobre scorso, il costituendo RTI Consorzio per lo Sviluppo dell’Aeroporto di Rimini San Marino e Consorzio ABN, ha presentato all’ENAC istanza di accesso al fascicolo contenente tutti gli atti della procedura in oggetto, ivi inclusi: a) i verbali delle sedute della Commissione di gara; b) la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica presentata dalla società prima classificata Airiminum 2014 srl; c) gli atti dell’eventuale subprocedimento di valutazione della congruità dell’offerta presentata dal raggruppamento predetto”.
Ma, aggiunge, “il 5 novembre scorso è pervenuta comunicazione da Enac che l’ufficio legale ha autorizzato solo l’accesso alle copie dei verbali della commissione di gara, ma non alla documentazione amministrativa ed all’offerta presentata dalla società vincitrice”.
E prosegue: “In attesa di ricevere la documentazione autorizzata, il RTI ha comunicato, attraverso lo Studio legale incaricato, la conferma dell’istanza di accesso alla restante documentazione poichè, “sotto il profilo giuridico-amministrativo … la posizione assunta dall’Amministrazione non appare giustificata”. Infatti anche la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV n.5280 del 27-10-2014), ha chiarito che “il rinvio dell’accesso può essere disposto soltanto per gli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”. Il diritto di accesso agli atti della procedura negoziata, non può essere limitato dal contrapposto diritto alla riservatezza degli altri concorrenti, e ciò in quanto la documentazione prodotta ai fini della partecipazione alla gara esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa, essendo versata in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza”.

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