La vera natura di Unioncamere Emilia Romagna svelata nelle aule di un tribunale

La vera natura di Unioncamere Emilia Romagna svelata nelle aule di un tribunale

L'ente camerale dell'Emilia Romagna è ricorso al Tar contro due ministeri a seguito di una verifica amministrativa e contabile subita nel 2015 e che aveva portato a galla diverse violazioni. Ma la difesa di Unioncamere è stata la seguente: noi non siamo una pubblica amministrazione. Gestiscono denaro pubblico ma non sono altro che un ente di diritto privato a natura associativa.

Alzi la mano chi è convinto che Unioncamere regionale, cioè l’unione delle Camere di commercio dell’Emilia Romagna (fra le quali c’è ovviamente anche quella della Romagna), sia un ente pubblico. Probabilmente tutti o quasi. D’altra parte questi enti camerali si definiscono e vengono definiti “enti pubblici”. Ma non è così. Gestiscono soldi pubblici, ma questa è un’altra storia.

La vera natura di Unioncamere è stata oggetto di un ricorso al Tar, che ha visto contrapporsi la realtà emiliano-romagnola a quella dei ministeri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico. Perché nel 2015 Unioncamere Emilia Romagna fu al centro di una approfondita verifica di tipo amministrativo e contabile da parte dell’Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato. Saltarono fuori una serie di irregolarità. L’ispettorato generale di finanza partiva dal presupposto, che dava per pacificamente acquisito, della natura pubblica delle Unioni camerali regionali. E quindi andava giù duro, si potrebbe dire, tirando tutta una serie di conseguenze che andavano dalla mancata applicazione o violazione di una serie di norme relative all’ordinamento del personale, alle procedure di acquisto e di affidamento degli incarichi, al contenimento della spesa di beni e servizi.
Il ministero dello Sviluppo Economico fischiava il fallo e invitava Unioncamere Emilia-Romagna “a voler assumere tutte le iniziative necessarie al superamento delle irregolarità evidenziate nel corso della verifica”. Unioncamere presentò le proprie controdeduzioni, alle quali seguirono quelle dello Stato, che chiudeva la partita accertando irregolarità per nulla piccole e trasmettendo tutte le carte anche alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Ma la difesa di Unioncamere Emilia Romagna ha sferrato il colpo a sorpresa. Della serie: noi non siamo una pubblica amministrazione. Dal punto di vista sostanziale, e al di là da come vengono percepite, le unioni delle camere regionali sono enti di diritto privato a natura associativa, prive di personalità giuridica, salvo che non chiedano l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato. Ai loro dipendenti non si applicano i contratti di diritto pubblico gestiti dalla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Unioncamere è però inserita nell’elenco Istat, ma questo non equivale ad assegnarle uno status di pubblica amministrazione. In quanto l’elenco Istat risulta preordinato al rafforzamento delle misure in materia di contabilità e finanza pubblica, cioè alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, che, per produrre gli effetti attesi, debbono essere attuate da tutti i soggetti finanziati mediante risorse pubbliche.

Perché la storia è proprio questa: Unioncamere Emilia Romagana riceve e gestisce tanti denari pubblici, ma in buona sostanza può essere amministrata come un ente privato di tipo associativo. Quindi, nel merito, il Tar di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso di Unioncamere ma sostenendo che “l’ente in questione può disattendere tutte le indicazioni ricevute senza che la Ragioneria Generale possa assumere qualsivoglia atto diverso dalla segnalazione alla Corte dei Conti per le sue eventuali iniziative dell’ispezione e del contraddittorio scaturito. Laddove la Corte dei Conti non ritenga di intervenire esercitando i poteri che gli sono propri, l’ispezione rimarrà priva di conseguenze, in caso contrario vi sarà esercizio della giurisdizione propria della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa o contabile”.

Per il resto il Tar alza le braccia al cielo perché una sua “valutazione previa” relativa “all’assoggettabilità o meno dell’ente ricorrente al controllo finanziario del servizio Ispettivo, andrebbe ad interferire con l’esercizio della giurisdizione contabile e ciò avverrebbe ancor più intensamente se il Tar entrasse nel merito di tutti i motivi di ricorso successivi al primo che contestano le singole censure contenute nel verbale ispettivo. E proprio questo pare essere lo scopo recondito dell’Unione ricorrente, cioè ottenere, in caso di successo, una pronuncia del Tar da poter opporre a colui che volesse trarre conseguenze rilevanti dal verbale ispettivo; in sostanza attualmente vi è un difetto assoluto di giurisdizione ed in futuro potrebbe esserci solo giurisdizione della Corte dei Conti se la Procura Regionale riterrà di dare seguito alle indicazioni contenute nel verbale ispettivo”.
Ricorso inammissibile e spese compensate, ma da oggi sappiamo chi è Unioncamere Emilia Romagna.

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