Intervista a Nicola Marcello, Consigliere regionale, Vice presidente del Consiglio Comunale Rimini e Presidente Provinciale di Fratelli d'Italia Rimini.
Recentemente ha partecipato a un incontro a Rimini Nord. Da lì nasce una nuova riflessione su un tema caldissimo che riguarda il turismo e lo sviluppo urbanistico della città: ci racconta come?
“Ho partecipato a un evento promosso dall’associazione “Viserbapuntoeacapo”, che ringrazio pubblicamente per la qualità e il livello dell’incontro. In quell’occasione ho avuto modo di consultare alcuni documenti che mi hanno aiutato a fare chiarezza su un tema di cui si parla molto, ma che credo venga realmente approfondito da pochi: il vincolo di destinazione alberghiera in Emilia-Romagna e, in particolare, a Rimini”.
Partiamo dalle basi: su quali fondamenti giuridici poggia il vincolo alberghiero?
“Il vincolo affonda le sue radici direttamente nella Costituzione, negli articoli 41 e 42, che regolano l’iniziativa economica privata e la proprietà, prevedendone una funzione sociale. A livello legislativo, il primo riferimento organico è la legge quadro sul turismo del 1983, che ha poi demandato alle Regioni il compito di disciplinare in modo concreto la materia. In Emilia-Romagna questo avviene con la legge regionale del 9 aprile 1990 n. 28, che è ancora oggi la fonte primaria di riferimento”.
Come viene recepito questo principio nella normativa sul turismo?
“La legge quadro sul turismo del 1983 recepisce espressamente questi principi, prevedendo che la rimozione del vincolo possa avvenire su iniziativa del proprietario, a condizione che venga dimostrata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva. Le leggi statali successive hanno poi trasferito definitivamente la competenza alle Regioni, senza però scalfire il principio costituzionale della temporaneità e della modificabilità del vincolo”.
E la Regione Emilia-Romagna come disciplina concretamente la materia?
“La legge regionale n. 28 del 1990 è molto chiara. Fin dall’articolo 1 dichiara una finalità costituzionalmente orientata: tutelare le strutture che sono realmente in grado di rispondere alle esigenze del mercato turistico. All’articolo 2 si parla esplicitamente di vincolo provvisorio e si stabilisce che questo possa essere rimosso dimostrando l’antieconomicità della gestione. Il potere autorizzativo viene attribuito ai Comuni, ai quali viene imposto di disciplinare nei propri strumenti urbanistici criteri, limiti e modalità per la rimozione”.
Questo obbligo riguarda anche i Comuni costieri come Rimini?
“Assolutamente sì. Anzi, per i Comuni costieri la legge prevede una disciplina ancora più puntuale, anche in considerazione di fenomeni specifici come l’eutrofizzazione. Inoltre, con l’articolo 3, la legge regionale introduce il cosiddetto vincolo definitivo, ma anche in questo caso ribadisce che devono essere previsti criteri e modalità per la sua rimozione, sempre legati alla dimostrazione della non convenienza economica”.
Qual è stato l’approccio di Rimini nel tempo?
“Il vecchio Piano Regolatore disciplinava in modo puntuale la rimozione del vincolo, prevedendo condizioni precise, come l’inattività prolungata della struttura. Tuttavia, con la variante del 2008, quella disciplina è stata di fatto snaturata, rendendo il vincolo sostanzialmente perpetuo e scollegandolo dal principio dell’antieconomicità. Questo ha portato alle sentenze del TAR Emilia-Romagna del 2014, che hanno cancellato l’articolo 22 bis”.
Cosa è accaduto con il RUE approvato nel 2016?
“Nel RUE adottato nel 2011 e approvato nel 2016 non è stata inserita alcuna norma che disciplinasse la rimozione del vincolo alberghiero. L’unica previsione era il mantenimento delle destinazioni alberghiere ed extralberghiere, consentendo solo il passaggio dall’una all’altra. Anche la variante del 2021 ha confermato questa impostazione, ma le sentenze del TAR del 2021 hanno eliminato proprio quella norma, aprendo un vuoto regolamentare evidente”.
La giurisprudenza più recente cosa dice su questo vuoto normativo?
“La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 713 del 16 giugno 2025 è particolarmente significativa perché stigmatizza apertamente il comportamento del Comune di Rimini, che a distanza di anni non ha ancora disciplinato la rimozione del vincolo, nonostante l’obbligo derivante dalla normativa nazionale e regionale. È una presa di posizione molto netta”.
E oggi come si sta muovendo l’amministrazione comunale?
“L’assessore Ridolfi ha annunciato in tutta fretta una variante al RUE, addirittura prima dell’approvazione del PUG, per cercare di colmare questa lacuna. È un tentativo tardivo di rimediare a un problema che esiste da anni”.
Qual è, quindi, il nodo centrale della questione oggi?
“Il punto è che esiste un vero e proprio vulnus normativo. L’attuale RUE non prevede alcuna modalità per rimuovere il vincolo alberghiero, nonostante una legge regionale imponga espressamente ai Comuni costieri di farlo. Questo determina una lesione della tutela costituzionale della proprietà privata e dell’iniziativa economica”.
Dal punto di vista pratico, cosa accade se un proprietario presenta oggi un’istanza edilizia?
“È qui che nascono le domande più delicate. Se un soggetto presenta al SUE una richiesta di permesso di costruire per convertire un albergo alle destinazioni oggi ammesse dall’articolo 59 del RUE, deve prima rimuovere un vincolo che non è disciplinato da nessuna norma? Deve chiedere uno “svincolo” formale? E soprattutto: quali sono i parametri per dimostrare l’antieconomicità, visto che non sono definiti da nessuna parte?”
Quale strada resta al cittadino in questa situazione?
“Il singolo proprietario è costretto a rivolgersi al Comune chiedendo un provvedimento di svincolo. Di fronte a un probabile diniego o al silenzio dell’amministrazione, non resta che il ricorso al TAR, chiedendo non solo l’annullamento dell’atto, ma anche la condanna del Comune ad adempiere, cioè a colmare la lacuna normativa, eventualmente accompagnata da una richiesta di risarcimento danni”.
Oggi si parla anche di condhotel e di soluzioni tampone. Come valuta questo approccio?
“Si cerca di rimediare in fretta a una lacuna trascurata per troppo tempo, anche ricorrendo a tecnici esterni. I condhotel diventano improvvisamente la soluzione a tutto, persino per le colonie. È un intervento tardivo, ma come si dice, meglio tardi che mai. Tuttavia, il problema strutturale resta e andava affrontato con molto più anticipo e trasparenza”.


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