Allestimenti fieristici: l’Agcm ricorre al Tar contro Comune di Rimini, Cciaa e Provincia

Allestimenti fieristici: l’Agcm ricorre al Tar contro Comune di Rimini, Cciaa e Provincia

L'Authority ha intimato al Comune di Rimini, alla Camera di Commercio della Romagna e alla Provincia di cedere le partecipazioni detenute per mezzo della società Italian Exhibition Group in alcune società operanti nel settore dell’allestimento per fiere, congressi ed eventi in genere. Tutti e tre hanno risposto picche. Ma il presidente di Agcm non ci sta e si rivolge ai giudici amministrativi.

Il consiglio comunale di Rimini, con il voto contrario delle minoranze, ha approvato la delibera n. 12 del 16/04/2020 con la quale ha deciso di “rigettare il parere di AGCM, in quanto erroneo in diritto e in fatto”. Sostiene l’amministrazione comunale che “i profili di “contrasto con le vigenti norme di legge” rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 04/02/2020, non sussistano e non sia quindi necessario imporre ad I.E.G. di dismettere la partecipazione da essa detenuta in Prostand s.r.l.”, mentre l’altra partecipata, “Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.”, non esiste più già dal 31/03/2019. Palazzo Garampi ritiene di non dover nemmeno “modificare il proprio statuto sociale; tale seconda “imposizione”, quand’anche risultasse davvero necessaria – come sostenuto dall’AGCM – non sarebbe comunque materialmente possibile”.
Ma l’Authority non ci sta. Il 4 febbraio scorso, l’Autorità ha deliberato di inviare al Comune di Rimini un parere motivato in merito al contenuto della deliberazione 80 del 17/12/2019 del Comune di Rimini, relativa al “Documento unitario 2019”, adottato dal Comune di Rimini in virtù di quanto disposto dall’art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, anche “TUSPP”).

Il presidente dell’Authority Roberto Rustichelli

Agcm prescriveva al Comune di Rimini di cedere le partecipazioni detenute per mezzo della società Italian Exhibition Group S.p.A. in alcune società operanti nel settore dell’allestimento stand per fiere, congressi ed eventi in genere. Dove sta il problema? “IEG è una società che organizza fiere, congressi ed eventi anche a livello internazionale ed è controllata dalla Società Rimini Congressi S..r.l., a sua volta partecipata da tre soci pubblici: Comune di Rimini (per il 35,58% attraverso la società da esso controllata Rimini Holding S.p.A.), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%)”, scrive l’Authority. La quale è convita “che il regime speciale per le fiere introdotto dall’art. 4, comma 7 del TUSPP, che stabilisce che “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici”, debba essere interpretato in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre lo scopo e gli obiettivi prefissati dalla norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato“. L’Autorità “ha rilevato che i servizi di allestimento di stand, pur potendo riguardare anche l’organizzazione di fiere, non appaiono primariamente ascrivibili alle finalità istituzionali dettate dalla norma ed alla generale ratio del TUSPP e che in relazione agli stessi non si individuano motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato“.
Il Comune di Rimini però fa muro e l’Agcm non indietreggia. “A seguito del ricevimento di detto parere motivato, il Comune di Rimini, con comunicazione del 21 aprile 2020, ha dato riscontro al parere dell’Autorità mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto “conferma del Documento Unitario 2019 e riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo” ed ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente per l’assenza di controllo pubblico in capo alla società IEG ed in virtù della natura di società quotata della medesima, da cui discenderebbe l’inapplicabilità degli obblighi di revisione previsti dal TUSPP ai sensi dell’art.1, comma 5 del medesimo”, si legge nell’ultimo bollettino dell’Autorità. “Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 6 maggio 2020, ha quindi disposto l’impugnazione dinnanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna della Deliberazione 80 del 17/12/2019 del Comune di Rimini, recante il “Documento unitario 2019”.”
Veniamo adesso alla Camera di Commercio della Romagna. Due atti ufficiali di quest’ultima erano finiti sotto la lente dell’Agcm. Il “Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena, Rimini ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016” e la Delibera di Giunta n. 93 del 17 dicembre 2019, relativa al “Piano operativo”. Per quanto riguarda l’oggetto del contendere si potrebbe dire… vedi sopra. Infatti, l’Autorità prescriveva alla Camera di Commercio della Romagna di cedere le partecipazioni detenute per mezzo della società Italian Exhibition Group S.p.A. in alcune società operanti nel settore dell’allestimento stand per fiere, congressi ed eventi in genere. Ma anche la Camera di Commercio della Romagna ha risposto picche ed ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, così come ha fatto il Comune di Rimini. Anche nei confronti della delibera presidenziale e del piano operativo della Cciaa, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato deciso l’impugnazione dinnanzi al T.A.R. dell’Emilia.
Infine la Provincia di Rimini. Nel mirino c’è la delibera di Consiglio n. 34 del 12 dicembre 2019 contenente la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018. Anche qui stesso copione: cedere le partecipazioni detenute per mezzo di IEG in alcune società operanti nel settore dell’allestimento stand per fiere, congressi ed eventi in genere. Con comunicazione del 13 maggio 2020, la Provincia ha informato l’Autorità di non essere disposta a modificare nulla di quanto richiesto da Agcm che, anche in questo caso, impugna “dinnanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna la Deliberazione del Consiglio n. 34 del 12 dicembre 2019 contenente la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018“.
Viene così al pettine un nodo che negli anni passati è più volte emerso, seppure senza mai approdare a risultati significativi. Alcune società di allestimenti fieristici si ritennero “penalizzate” dal sistema fieristico riminese e tentarono di far valere le loro ragioni, ma senza esito. Ora che la storia ha varcato gli uffici dell’Authority, che focalizza il problema proprio “sull’evidente impatto sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici“, sarà interessante capire come si metteranno le cose.

Il ruolo monopolistico di Ieg
Nel consiglio comunale di Rimini che discusse e approvò la contestata delibera sulla quale Agcm ha deciso di ricorrere al Tar, non sono mancati gli affondi della minoranza. “Si sta creando una forte distorsione nel mercato degli allestimenti fieristici, molte aziende si lamentano di questo ruolo predominante, addirittura quasi monopolistico, se non monopolistico, da parte di Ieg”, disse Gennaro Mauro del Movimento Nazionale per la Sovranità. “Questo è un tema importante che come amministratori locali non possiamo consentire, ritengo sia un problema serio che va posto con forza”. E Gioenzo Renzi, Fratelli d’Italia, sostenne che “il comune di Rimini non deve agevolare i monopoli ma essere a favore di una libera concorrenza anche per creare delle condizioni di lavoro soprattutto sul mercato locale, molte volte le gestioni in monopolio non si conciliano con l’interesse pubblico”.

L’estratto “riminese” dall’ultimo bollettino Agcm

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