Nulla vieta agli esercizi commerciali al dettaglio del settore alimentare di vendere alcolici anche da asporto, in orario serale. Purché non in bottiglia. Anche perché si favorirebbe "l’abbandono di contenitori di vetro su suolo pubblico". Secondo i giudici, invece, bar e chioschi non incoraggerebbero questo fenomeno.
“Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e associazioni culturali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 22,00 e fino alla chiusura dell’esercizio, è fatto divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie di vetro, di qualsiasi capienza”; 2) “negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio del settore alimentare, sia svolta sulle aree private in sede fissa che sulle aree pubbliche, nonché negli esercizi artigianali autorizzati alla vendita a mezzo di distributori automatici, dalle ore 22 alle ore 6,00 è fatto divieto di vendere bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione poste in bottiglie di vetro di qualsiasi capienza”. Così ha stabilito una delibera del consiglio comunale che risale al 2013 e che ha modificato l’art.34 ter del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Una decina di attività hanno proposto ricorso al Tar, che però ha dato ragione all’amministrazione comunale di Rimini, respingendo il ricorso.
Scrivono i giudici amministrativi nella sentenza appena pubblicata, che il Regolamento del Comune di Rimini non incide “né sulla vendita di bevande alcoliche in contenitori diversi da quelli di vetro, né sulla somministrazione degli alcolici dentro qualsiasi contenitore, effettuata in loco e non per asporto”. Gli esercizi commerciali possono “restare aperti anche oltre le 22, salvo il divieto di vendere bevande alcoliche da asporto in bottiglie di vetro oltre tale orario, ma con possibilità di vendere tutto il resto o bevande alcoliche in contenitori diversi, anche da asporto”.
Di peso per la decisione del Tar, anche la motivazione secondo la quale la vendita in bottiglia favorisce “l’abbandono di contenitori di vetro su suolo pubblico, un fenomeno oggettivamente frequente, specie su zone densamente frequentate come quella in esame, tale da compromettere anche la pubblica sicurezza” e quindi la “delibera impugnata risulta legittima nella parte in cui, vietando la vendita di alcolici da asporto in bottiglie di vetro la sera tardi, certamente riduce concretamente comportamenti idonei a determinare un pregiudizio per il decoro urbano (abbandono di bottiglie di vetro in strada, in molti casi rotte, con vetri sparsi al suolo), con ciò migliorando le condizioni di vivibilità nel centro urbano e garantendo maggiore sicurezza per la collettività”.
Nel loro ricorso, i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali, avevano puntato in particolare su due aspetti: sul fatto che l’amministrazione comunale non avrebbe titolo ad intervenire “su materia coperta dalla liberalizzazione delle attività commerciali e dalla tutela della concorrenza, sottratta alla competenza delle Regioni e degli Enti locali perché devoluta alla legislazione statale”, e su una “ingiustificata violazione dei principi in materia di concorrenza tra imprese e segnatamente tra gli esercizi di somministrazione (in particolare bar e chioschi) e quelli di commercio al dettaglio, perché i primi potrebbero continuare a somministrare le bevande alcoliche, mentre i secondi non potrebbero più vendere le bevande alcoliche per asporto in bottiglie di vetro dopo le 22”.
Il Tar però la pensa diversamente, e a proposito della concorrenza ritiene “che la vendita da asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro, non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar o chioschi, considerato che in questo secondo caso il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante il consumo e la fruizione direttamente sul posto della bevanda, esclude a priori il fenomeno dell’abbandono in strada delle bottiglie di vetro, sempre possibile invece nell’ipotesi di vendita delle stesse per asporto”.
Fotografia: Efes Kitap da Pixabay
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