Segnali di fumo: i tabaccai protestano e rientrano nella “no tax area”

Segnali di fumo: i tabaccai protestano e rientrano nella “no tax area”

Avevamo segnalato la "discriminazione" in un articolo del 6 maggio scorso. La Fit è intervenuta e la giunta comunale ha fatto marcia indietro.

Dalle agevolazioni della no tax area, a partire dallo sconto dell’Imu per i proprietari dei “muri” che decideranno di abbassare gli affitti, l’amministrazione comunale di Rimini aveva escluso i tabaccai, che nel centro storico sono numerosi. Nessuno aveva fatto rilevare la cosa, tranne Rimini 2.0. Il 6 maggio avevamo pubblicato un articolo dal titolo “No tax area: il Comune di Rimini discrimina tabaccai e molte altre attività“. Interpellato sul tema, il presidente riminese della Fit (Federazione italiana tabaccai) ci aveva detto di non essere al corrente di questa incredibile decisione, ma non l’aveva presa bene. Probabilmente la trattativa col Comune l’aveva seguita Confcommercio, della quale la Fit fa parte, e non direttamente la federazione dei tabaccai.

Sta di fatto che una volta venuta a conoscenza del non inserimento dei tabaccai nell’elenco delle attività che beneficiano della no tax area, la Fit ha preso carta e penna e il 16 maggio ha protocollato una lettera con la quale ha chiesto il reintegro. Ora una delibera di giunta del 21 maggio toglie i tabaccai dalla “black list”: “Vista la comunicazione protocollata del 16 maggio 2019, con la quale il presidente provinciale della FIT – Federazione Italiana Tabaccai esprime le proprie considerazioni sul provvedimento, osservando che la categoria dei tabaccai è stata esclusa dall’agevolazione, e formulando motivata istanza affinché l’esclusione venga rimossa; ritenuto che le considerazioni sviluppate nella nota sopra citata possano essere parzialmente condivise; osservato a tale proposito che l’Amministrazione Comunale non è intenzionata a sostenere, tramite la finalità n. 1, la creazione di nuove imprese aventi ad oggetto il commercio di prodotti derivati dal tabacco, ma ritiene ammissibile, anche in considerazione dell’obiettivo di carattere generale dell’intervento, che esse possano essere ricomprese, ricorrendone tutti i presupposti, nell’ambito della finalità n. 2 e della finalità n. 3, che mirano a sostenere gli esercenti in attività nella non facile transizione economica attuale, a imprimere una spinta deflattiva sui costi degli immobili nel territorio e a valorizzare le presenze commerciali più radicate e caratteristiche…”.

Morale, dal comma 6 delle “Linee guida per l’assegnazione di contributi correlati alle imposte locali pagate (no tax area)”, cioè coloro che non possono ottenere il contributo, la giunta ha tolto la “vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche”, che dunque rientrano in gioco, mentre ha deciso di confermare il non sostegno alle start-up di impresa che si occupano del commercio del tabacco e derivati.

L’elenco degli esclusi resta molto opinabile, e lo si può leggere qui sotto:

a) compro oro o attività con finalità similari;
b) messa a disposizione del pubblico di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), sale VLT (video lottery terminal), anche se in via marginale o comunque non prevalente rispetto all’attività dell’impresa;
c) centri scommesse;
d) vendita effettuata mediante apparecchi/distributori automatici;
e) vendita di armi, di munizioni e di materiale esplosivo, compresi i fuochi d’artificio;
f) vendita di articoli erotici (sexy shop);
g) attività finanziarie e assicurative;
h) money change e money transfer;
i) phone center e internet point;
j) procacciatori d’affari;
k) commercio su aree pubbliche;
l) attività artigianali o industriali di preparazione e vendita di prodotti alimentari (gastronomie, pizze, kebab) ad eccezione delle specialità tipiche locali e regionali;
m) somministrazione con modalità fast food e self service;
n) centri massaggi;
o) night club;
e inoltre, limitatamente alla finalità di cui al n. 1 dell’articolo 1, comma 2 (“Start-up di impresa”):
p) vendita di tabacchi o di sigarette elettroniche;
q) commercio al dettaglio in sede fissa di generi appartenenti al settore alimentare, ad eccezione di
attività che vendono in via prevalente prodotti tipici locali e regionali;
r) commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (empori, supermercati, minimarket);
s) commercio al dettaglio di bigiotteria e chincaglieria.”

COMMENTI

DISQUS: 0