Alloggi Erp: Acer perde al Tar, la scelta del Comune di Riccione fu corretta

Alloggi Erp: Acer perde al Tar, la scelta del Comune di Riccione fu corretta

Le amministrazioni comunali possono avvalersi dell'attività delle Acer ma non sono obbligati a farlo. La giunta Tosi optò per Geat (tra l'altro con una riduzione dei costi) e l'Azienda Casa Emilia-Romagna di Rimini impugnò la delibera. Che adesso i giudici amministrativi valutano perfettamente in linea con la legge regionale in materia.

I Comuni possono, ma non debbono, avvalersi dell’attività delle Acer, «con la conseguenza che le Acer non vantano alcuna esclusiva nel vedersi attribuite le funzioni che per legge spettano ai Comuni». In sintesi, con questa motivazione il Tar di Bologna (sentenza depositata l’8 aprile) ha respinto il ricorso di Acer Rimini contro il Comune di Riccione, che nel 2018, sindaca Renata Tosi (con una delibera di consiglio comunale) decise di affidare la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Geat, la società di capitali di cui l’amministrazione comunale detiene il 98,114%.
Nessuna violazione di legge, dunque, ed anzi la scelta della giunta Tosi fu oculata.
Nel 2008 il Comune stipulò una convenzione di durata decennale con Acer Rimini per la gestione del suo patrimonio di edilizia popolare e sociale, composto da 177 alloggi di Erp e 64 alloggi di Ers, oltre alla gestione dei condomini cosiddetti “misti” (oltre ad alloggi Erp ne sono presenti anche in proprietà privata), ad un costo di gestione per alloggio di 47 euro mensili, che a fine 2017 salirono a 52 euro al mese.
Con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 20.12.2018 l’Amministrazione comunale approvava lo schema di convenzione per l’affidamento della gestione del patrimonio Erp ed Ers a Geat con uno sconto applicato da Geat del 5% sul costo di gestione stabilito dalla Conferenza degli Enti. Ma Acer ritenne fosse stato violato il proprio campo d’azione e impugnò la delibera davanti ai giudici amministrativi.
Tra i tanti rilievi mossi, Acer ha ravvisato – tra gli altri – «eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione, arbitrarietà, violazione di legge ed in particolare del divieto di concorrenza sleale e disparità di trattamento, l’affidamento a Geat sarebbe avvenuto senza aver svolto alcuna analisi sui costi/benefici, come previsto per legge, né una effettiva analisi comparativa tra l’attività svolta da Acer e quella assegnata a Geat, lo sconto del 5% sul costo di gestione sarebbe erroneo in quanto mero rimborso di costi fissati dalla Regione e dalla Conferenza degli enti e non dal libero mercato».
Ma alla luce della legge regionale n. 24 del 2001 che si occupa proprio della “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, il Tar non ha avallato i rilievi di Acer.
Infatti, nell’art. 6, comma 3 della legge regionale «è stabilito che i Comuni “possono avvalersi”, sulla base di apposita convenzione, delle Acer per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essi assegnate dal comma 1, lettere c), e), g), h), e delle attività amministrative attinenti alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici; è, inoltre ribadito (art. 41) che i comuni (oltre che le province, gli altri enti pubblici e Asp) “possono avvalersi dell’attività delle Acer” anche attraverso la stipula di una apposita convenzione, che stabilisca i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti dall’attività. In definitiva, la richiamata disciplina normativa, nell’attribuire alle Amministrazione comunali la funzione di promozione degli interventi per le politiche abitative e i compiti attinenti alla attuazione e gestione degli stessi, prevede esplicitamente che i Comuni “possano” (ma non debbano) avvalersi dell’attività delle Acer, con la conseguenza che le Acer non vantano alcuna esclusiva nel vedersi attribuite le funzioni che per legge spettano ai Comuni».
Dunque, nulla di strano e nessuna lesa maestà se un Comune decide di optare «per modalità diverse di gestione del patrimonio immobiliare popolare ad essi attribuito, ad esempio ricorrendo ad una gestione diretta, ovvero procedendo ad un affidamento a società in house», come avvenuto nel caso di Geat.
Chiarito quindi che «non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di avvalersi dell’Acer per esercitare le proprie funzioni», il Tar ha anche motivato che la deliberazione impugnata «appare supportata da adeguata attività istruttoria», e le ragioni sottese alla scelta di optare per Geat hanno comportato «una riduzione dei costi» e «la possibilità di incidere direttamente sulle scelte di gestione dei servizi in questione».
Non da ultimo, l’oggetto sociale di Geat è perfettamente in linea con l’affidamento in gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché comprende «gli interventi di gestione, manutenzione, conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la compravendita di immobili».

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