Gara di acqua e fognature: Atersir replica al nostro servizio. Botta e risposta

Gara di acqua e fognature: Atersir replica al nostro servizio. Botta e risposta

Ci scrive il presidente dell'agenzia regolatrice regionale Tagliani: “non è per cattiva fede, dobbiamo richiedere ai concorrenti di fornire certificate informazioni e c'è incertezza normativa”. Un verbale contenente un errore da noi segnalato verrà corretto.

La valutazione dei requisiti e della documentazione presentata da una società per la partecipazione ad una gara di grande valore pubblico, richiede un’attenzione ed una responsabilità ben diverse da come sono rappresentante dall’articolo. In gare così importanti per valore economico e per oggetto – il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione per una intera provincia e per un lungo periodo di 21 anni – parrebbe indispensabile richiedere ai concorrenti di fornire certificate informazioni con la massima trasparenza, a tutela dei cittadini. Tali richieste al concorrente Acciona, presentate come facilmente ricavabili, potrebbero parere eccessive, ma ATERSIR ritiene che sia necessario esigere garanzie e informazioni da un soggetto candidato a incassare le tariffe dei riminesi per un valore di circa 90 milioni di euro all’anno, per 21 anni. 
Se è troppo richiedere che gli amministratori si impegnino, anche firmando direttamente la proposta, e manifestino la propria identità oltre ogni ragionevole dubbio ne prendiamo atto ma avere il problema contrario sarebbe stato peggio.

In ordine, rispetto alle tematiche evidenziate dall’articolo, si segnala innanzitutto che il termine di presentazione delle domande rispetto alla pubblicazione del bando è in linea con le norme e con le tempistiche europee per questo tipo di procedure.

La richiesta di chiarimenti al concorrente è avvenuta, ed è stata svolta nel modo più formale possibile, al fine di evitare di prestare il fianco a successivi ricorsi al termine della procedura. In specifico, la mancata fornitura di informazioni sulla società ha determinato la decisione dell’Agenzia di procedere con l’esclusione in maniera prudenziale per prevenire problemi successivi più gravi.

La scelta di impugnare la sentenza del TAR è avvenuta celermente per almeno due buone ragioni: la prima è che se l’Agenzia non avesse proceduto in tal senso avrebbe corso il rischio concreto di impugnazione dagli altri partecipanti. Inoltre, aspetto molto più importante, la procedura si trovava esattamente in mezzo alla fase del cambiamento del codice appalti e TAR e ANAC hanno dato indicazioni opposte su come procedere: ANAC aveva emesso una linea guida, usata dall’Agenzia, di utilizzo del codice all’epoca vigente (D. Lgs. 163/2006), mentre il TAR con la sua sentenza ha ritenuto all’opposto di utilizzare il D. Lgs. 50/2016 appena emanato (e già oggetto di correttivi e problemi come a tutti gli operatori del settore è ben noto). Nulla, tra l’altro, ancora oggi, è stato deciso, dal Consiglio di Stato, nel merito della normativa da applicare, aspetto che suggerisce come si tratti di una valutazione complessa anche per gli organi chiamati a giudicare la decisione.
Non si tratta di “figuracce”, ma di difficoltà oggettive che, non a caso, stanno fortemente rallentando le procedure di appalto e concessione dall’uscita del nuovo codice appalti ad oggi; così come non è un caso che in tutto il paese non ci sia attiva una sola procedura di gara per il servizio idrico, per non dire delle difficoltà di quelle relative al servizio gas.

È chiaro che dopo l’ultima sentenza l’Agenzia ha deliberato di riammettere la società, ma ha deciso soprattutto di richiedere innanzi al Consiglio di Stato, e quindi al supremo Giudice amministrativo, un intervento chiarificatore su quale norma debba essere seguita.

L’Agenzia ribadisce dunque la coerenza delle scelte effettuate nell’ambito del procedimento di gara, tutte finalizzate a tutelare l’interesse pubblico che naturalmente risiede nella conclusione il più possibile inoppugnabile della procedura in un contesto, purtroppo, di notevole incertezza normativa.
Quindi, nessuna cattiva fede nell’operato e garanzia della trasparenza sono gli elementi che guidano l’operato di ATERSIR, come testimonia il fatto che il vostro articolo sia riuscito a ricostruire con precisione i fatti sulla base della documentazione resa disponibile.
Per quanto attiene l’incongruenza in ordine alla presenza del Presidente nella seduta di marzo – che vi ringraziamo di avere evidenziato -, si tratta di mero errore materiale nella redazione che, verificato attraverso i verbali agli atti, sarà corretto nel più breve tempo possibile.

Il Presidente
Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani

Il presidente di ATERSIR, all’inizio della sua replica al nostro articolo, parla di necessità di “certificate informazioni”, “massima trasparenza” e di “garanzie e informazioni”, al riguardo dei concorrenti di una gara così importante.
Ma tali esigenze sono precisamente regolate dalla legge, e non sono a discrezione delle stazioni appaltanti.
Oltre al combinato disposto delle norme, c’era anche della giurisprudenza a disposizione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2014).
Lo dice il TAR nella sentenza di primo grado: nel caso in questione, la (presunta) mancanza di chiarezza sugli amministratori di Acciona Agua era di quelle “non insanabili”, e ATERSIR “poteva, eventualmente, attivare il soccorso istruttorio gratuito”.
In altre parole: visto che all’agenzia bolognese pareva “oscura la formula «e per Essa» di seguito alle ragioni sociali delle amministratrici di Acciona”, essa poteva ben chiedere chiarimenti per via stragiudiziale, anziché imbarcarsi in una causa rischiosa (e costosa). Infatti i legali degli iberici non hanno avuto difficoltà a produrre, prima della sentenza del TAR, un documento del Registro Mercantil di Madrid, con verbale di giuramento, che ribadiva l’esistenza effettiva, l’identità e le cariche dei due amministratori.
Pubblichiamo volentieri il commento del presidente di ATERSIR Tagliani, prendendo atto che ci riconosce “precisione nella ricostruzione”, compresa la stranezza di un verbale di seduta, ma questo solo a causa di un mero errore materiale, che verrà corretto dall’agenzia.
Quanto alla “figuraccia”, potrà sembrare una nostra opinione ovvero un’espressione eccessiva, rispetto alla quale ribadiamo la nostra libertà di pensiero. Però è oggettivo che il TAR ha annullato gli atti di ATERSIR (soccorso istruttorio, sanzione, esclusione dalla gara) e che il Consiglio di Stato ha confermato tale sentenza. La si potrà pure chiamare con un altro nome, ma sempre di brutta figura si tratta.
Ultima nostra annotazione: se, come ci informa il sindaco-presidente Tagliani, non si sa bene “quale norma debba essere seguita” in ordine alle gare ultramiliardarie dei servizi pubblici, allora vuol dire che non siamo messi per niente bene. E di certo non è colpa di chi fa informazione.

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