Il Comune affida il servizio di informazione e accoglienza turistica nonostante il cartellino rosso di Anac

Il Comune affida il servizio di informazione e accoglienza turistica nonostante il cartellino rosso di Anac

L'autorità nazionale anticorruzione aveva parlato di «concreto vantaggio competitivo a favore del gestore uscente rispetto agli altri operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, compromettendo in tal modo il rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione». Ma l'amministrazione comunale, accampando varie ragioni, tira dritto.

«In data 04/04/2023 veniva presentata all’Anac e – per conoscenza all’Amministrazione scrivente – istanza di precontenzioso da parte di Itur Società Coop. in nome e per conto proprio, nonché quale mandataria dell’Rti costituendo De.De. Destination Design, la quale – pur non avendo partecipato alla gara – contestava un vantaggio economico in capo al gestore uscente Destination Management Company Società Consortile a R.L.; in particolare chiedeva l’annullamento della procedura in autotutela in quanto, non avendo l’Amministrazione Comunale previsto nel precedente bando di gara che sia il dominio che i profili social creati sarebbero divenuti di proprietà comunale, si configurava un indebito vantaggio economico a favore del gestore uscente». È quanto si legge nella determina a firma del dirigente del settore marketing territoriale, waterfront e nuovo demanio del Comune di Rimini, disponibile sull’albo pretorio.
Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, si era espressa sulla procedura per “l’affidamento ad una Destination Management Company (DMC) dei servizi di informazione, accoglienza turistica, promozione, promo-commercializzazione e destination marketing da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
Nel termine previsto era pervenuta una sola offerta, quella di Rimini Welcome – Destination Management Company Società Consortile a r.l., già gestore del servizio dal 2018.
Dove sta il motivo del contendere? Nella procedura di gara del 2018, rilevò Anac, «non era stato previsto che sia il dominio che i profili creati sarebbero divenuti di proprietà del Comune di Rimini», invece nell’ultima procedura è stato contemplato proprio questo, «dunque, ad oggi sia il dominio che i profili social creati in esecuzione del precedente contratto di appalto risultano essere di proprietà della società Rimini Welcome». E, sempre secondo Anac, «tale circostanza ha determinato conseguenze pregiudizievoli per l’Amministrazione Comunale a vantaggio dell’operatore economico affidatario della procedura che, nell’esecuzione del contratto ha utilizzato il logo del Comune di Rimini oltreché tutte le attività istituzionali dell’Ente locale per acquisire seguito, visibilità e interesse per le pagine multimediali create. In tal modo, il prodotto digitale implementato ha acquisito seguito e, di riflesso, un valore in termini economici a vantaggio dell’operatore economico privato, proprietario di tutti i domini utilizzati per sponsorizzare l’attività turistica del Comune». Praticamente il gestore uscente, e poi riconfermato, è già «proprietario di un sito web e dei canali social che dovrebbero essere oggetto di una proposta progettuale nella nuova procedura di gara» e ciò configurerebbe «un indebito vantaggio competitivo».
È bene leggere anche il seguito della delibera di Anac per avere un quadro ancora più chiaro: «Il vantaggio competitivo appariva ancora di più rafforzato dalla soluzione di acquisto proposta dal Comune di Rimini nei chiarimenti pubblicati, in quanto in primo luogo l’attuale gestore potrebbe non essere interessato alla vendita, ed in secondo luogo pone in capo agli altri potenziali concorrenti un onere economico ulteriore/aggiuntivo rispetto a quelli invece sostenibili dal gestore uscente, che andrebbe ad incidere apprezzabilmente sulla formulazione da parte degli altri potenziali concorrenti di un’offerta economica sostenibile, pregiudicandone, in concreto, la partecipazione. Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria era stato rappresentato, altresì, come l’attuale gestore avesse già sostenuto i costi di investimento iniziale anche per gli altri servizi richiesti, che risultano largamente sovrapponibili a quelli del primo affidamento, ed avesse acquisito le conoscenze specifiche sui bisogni della stazione appaltante, che astrattamente gli avrebbero permesso di formulare un’offerta tecnica più competitiva, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione e – in assenza di concorrenza – di proporre un ribasso minore rispetto a quello che sarebbe stato ottenibile dal confronto di più offerte». Il ribasso offerto in sede di gara, lo si apprende dalla determina dirigenziale, è stato «pari al 1,11%».
Il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni ma anche davanti a queste Anac ha sostenuto che «sebbene abbiano chiarito taluni aspetti, non consentano di superare i rilievi contenuti nella comunicazione di avvio dell’istruttoria, che pertanto si ritengono, nella sostanza, confermati». Concludeva di ritenere che «la creazione, gestione e aggiornamento quotidiano del sito e dei social utilizzati, con produzione di post propri o altre attività di social marketing, effettuati dal gestore uscente con il logo istituzionale del Comune di Rimini, pongano l’operatore medesimo in una situazione di vantaggio competitivo, in quanto, lo stesso, oltre a conoscere il prodotto turistico “già consolidato”, ha già un posizionamento “social” ottenuto eseguendo le prestazioni contrattuali di cui al precedente contratto, peraltro, sfruttando anche le eventuali attività istituzionali pubbliche e/o le iniziative pubbliche di interesse (oltre che i loghi istituzionali del Comune)». E ancora: «Si ritiene, pertanto, che la proprietà del sito web creato di che trattasi e dei relativi profili social, il patrimonio informativo e, nel complesso, la gestione da parte della Rimini Welcome di un servizio sostanzialmente assimilabile a quello posto oggi in appalto, per un lasso di tempo di tre anni, abbiano consentito la costituzione di un concreto vantaggio competitivo a favore del gestore uscente rispetto agli altri operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, compromettendo in tal modo il rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione, recepiti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016». In base a tutta questa argomentazione, Anac metteva nero su bianco che la gara indetta dal Comune di Rimini «risulta caratterizzata da profili di anomalia e criticità, alla luce della mancata scelta da parte del Comune di Rimini della previa acquisizione della proprietà del dominio e dei relativi profili social implementati dall’operatore economico uscente nell’ambito delle prestazioni rese con il precedente analogo appalto di durata triennale» e «i fatti e le circostanze riferiti alle due distinte procedure d’appalto di che trattasi possono avere come conseguenza apprezzabili effetti distorsivi del mercato di riferimento e, nella fattispecie, si ritiene abbiano compromesso il rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, par condicio e massima partecipazione, recepiti dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, potendosi rilevare nello svolgimento della gara di cui al CIG 95219723DF il sussistere di un apprezzabile vantaggio competitivo a favore dell’operatore economico uscente nei sensi meglio delineati nella precedente parte in diritto». Ma cosa ha prodotto questa puntuale determina di Anac trasmessa al Comune “per le valutazioni di competenza»? Poco o nulla.
La determina del dirigente di cui sopra ribadisce le motivazioni fornite dall’amministrazione comunale e sottolinea che «secondo la giurisprudenza amministrativa in materia di pareri espressi dall’ANAC nell’ambito della funzione di vigilanza, l’Autorità “si rivolge unicamente alla stazione appaltante affinché essa assuma tutti i provvedimenti che l’ordinamento le consente, motivando la sua scelta, sia se conforme a quella suggerita dall’ANAC (eventualmente con modalità “per relationem”), sia se difforme” (TAR Lazio 10864/2016) e che è da escludere che da detti pareri possa discendere un obbligo “ad attivare il procedimento di autotutela” (TAR Campania 6716/2018) o “di conformarvisi” (TAR Puglia 1438/2022)». E comunque «non sarebbe in ogni caso possibile prevedere un bando dissimile da quello pubblicato, dato atto che nella precedente procedura di gara non era stato previsto che sia il domino che i profili creati nell’adempimento delle obbligazioni stabilite dal contratto di appalto sarebbero divenuti di proprietà comunale, previsione che è prevista invece nell’attuale procedura di gara ed in particolare nell’art. 2.1 lett. a) e c), del Capitolato speciale d’appalto».
Però in data 29 novembre 2023, l’amministrazione comunale ha inviato a Destination Management Company Società Consortile la «richiesta cessione in proprietà del dominio www.visitrimini.com e dei canali social, ma l’interessata ha risposto «di non essere disponibile alla suddetta cessione».
Non solo. Il Comune fa notare che attualmente Destination Management Company Società Consortile a R.L. è in proroga tecnica sino al 01/12/2023 compreso, «e che un eventuale contenzioso comprometterebbe la continuità del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica e dell’attività ad esso sinergica di reservation, con grave danno all’interesse pubblico e all’immagine del territorio, essendo il Comune di Rimini un Comune di elevata consistenza turistica, e considerato che la necessità di garantire i servizi di cui sopra nonché la promozione turistica del territorio riveste particolare valore per il tessuto economico, specie nel periodo natalizio e durante le festività di capodanno in cui la città accoglie diversi turisti puntando alla destagionalizzazione della propria offerta turistica».
Inoltre, «il tempo decorso tra la pubblicazione del bando e le sedute pubbliche del 09/03/2023 e 14/04/2023, nelle quali la commissione ha valutato positivamente sia l’offerta tecnica che quella economica, può aver ingenerato un legittimo affidamento in capo a Destination Management Company Società Consortile a R.L., rafforzato in particolare dalla mancata attivazione di ricorsi giudiziari, mancata attivazione che avrebbe potuto determinare, appunto, un’aspettativa all’aggiudicazione».
Morale, è stato aggiudicato in via definitiva il servizio a Rimini Welcome. E gli effetti distorsivi del mercato reclamati da Anac? Possono attendere.

La delibera di Anac e la Determinazione Dirigenziale n. 3462 del 30/11/2023 sull’albo pretorio del Comune di Rimini.

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