Il Comune di Rimini ha gonfiato la Tari

Il Comune di Rimini ha gonfiato la Tari

Lo assicura il Sole 24 Ore che ha verificato i regolamenti comunali.

La "quota variabile" della tassa rifiuti non va applicata alle pertinenze (garage, soffitte, cantine). Invece le amministrazioni comunali, non si sa bene da quando, la conteggiano e così le bollette lievitano.

Consiglio: prendete in mano le bollette della Tari (tassa rifiuti) e scoprite quanto avete pagato più del dovuto, perché la mossa successiva sarà quella di chiedere il rimborso.
Secondo il Sole 24 Ore, che ha esaminato le delibere di numerosi comuni, a sbagliare sarebbe stata anche l’amministrazione comunale di Rimini, insieme a molte altre. Ma ad un primo esame anche diversi Comuni della provincia di Rimini sono in ugual modo “colpevoli”.

Il merito di avere scoperto il “trucco” va ad un deputato pugliese pentastellato, Giuseppe L’Abbate, il quale, messo sull’avviso dal suo commercialista, ha deciso di approfondire e poi presentare una interrogazione parlamentare. La risposta del ministero dell’Economia attraverso il sottosegretario Pierpaolo Baretta, arrivata il 18 ottobre, gli ha dato ragione: “La parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa, sia dalle pertinenze situate nello stesso comune”. Invece il Comune di residenza dell’onorevole, così come tanti altri (Rimini compreso) e non si sa bene da quanti anni, applicava la “quota variabile” anche alle pertinenze (garage, soffitte, cantine), che invece non devono pagarla. E’ accaduto in alcuni casi che la Tari in questo modo sia raddoppiata.

L’Abate interrogò il ministro con cognizione di causa e con un esempio concreto: un appartamento di 100 metri quadrati, dotato di un garage di 30 metri e di una cantina di 20 metri. Cosa aveva fatto il Comune? Aveva applicato i 2 euro della quota fissa ai 100 metri e al 50% della superficie di garage e cantina. Ma aveva anche applicato su ogni singolo cespite catastale i 141 euro della quota variabile, che risultava quindi moltiplicata per tre. Il conto? Ben 673 euro invece dei 391 dovuti.

Fra i Comuni che applicano a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, illegittimamente, ci sarebbe anche quello di Rimini.
Che fare? Armarsi dell’avviso di pagamento della Tari, leggere con attenzione il riepilogo dell’importo da pagare, le istruzioni per il versamento e il dettaglio delle somme. Qui si trovano le unità immobiliari e i relativi dati catastali, la superficie tassata, gli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. Se la quota variabile è presente anche nelle pertinenze siete stati spennati e potete chiedere il rimborso entro cinque anni dalla data del versamento. Sapendo come vanno le cose della ordinaria burocrazia, non sarà una passeggiata ottenere indietro i soldi. Si preannuncia, come ha scritto il Sole, “una nuova tempesta, fatta di ondate di ricorsi e di nuovi buchi nei conti comunali”. Torneremo sull’argomento con l’approfondimento di un esperto.

La risposta del ministero all'Economia e finanze

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 ottobre 2017 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

Con l’atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che: il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all’articolo 5 illustra il «Calcolo della tariffa per le utenze domestiche», rimandando al punto 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto elativo al «Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche»;
il prototipo di «Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)», all’articolo 16 disciplina le «tariffe per le utenze domestiche»;
l’articolo del Sole24Ore del 4 dicembre 2014 dal titolo «Tari, spazio per riduzione se c’è un disservizio», parla di «errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze […] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l’utenza domestica riferita alla medesima famiglia»;
Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.
La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell’articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all’appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all’appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell’allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze.
Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza». Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.
Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell’articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche. Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche».
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa. Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

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