Il futuro del Triangolone appeso al pronunciamento della Corte di giustizia europea

Il futuro del Triangolone appeso al pronunciamento della Corte di giustizia europea

Tre concessionari di Rimini, difesi dall'avvocato Ettore Nesi, hanno impugnato gli atti con cui lo Stato ha trasferito i beni al patrimonio comunale. La tesi è che questa procedura sarebbe avvenuta in violazione delle regole sul giusto procedimento. La Corte di Lussemburgo dovrà sbrogliare questa complessa matassa, una spada di Damocle sull'area strategica di Marina centro.

Ha la forma di un’ordinanza, pubblicata nella giornata di ieri dal Tar dell’Emilia Romagna, e suona come un alert per il futuro del Triangolone, avvolto nelle nebbie da ormai molti anni tra continui progetti rimasti nei cassetti e annunci di svolte mai concretizzate. Da una parte le amministrazioni comunali rinnovano le concessioni di anno in anno per garantire la continuità delle attività commerciali in essere, e dall’altra preparano la svolta: la giunta Sadegholvaad ha annunciato di essere impegnata ad assegnare entro breve un incarico per la redazione del masterplan del Triangolone che dovrà indicare le ipotesi progettuali di rigenerazione integrata di un’area strategica anche per il futuro del Parco del Mare. Questa la cornice, ma ancora una volta sono le carte bollate a segnare la rotta.
Tre concessionari del Triangolone si sono appellati al Tribunale amministrativo di Bologna (contro il Comune di Rimini, il ministero Infrastrutture e Trasporti, l’Agenzia del Demanio, il ministero dell’Economia e delle Finanze)  con una contestazione che va alla radice del problema. Difesi dall’avvocato Ettore Nesi, un indiscutibile esperto in questa complessa materia, hanno impugnato gli atti con cui lo Stato, dopo avere trasferito i beni al proprio patrimonio, li ha poi ceduti al Comune nel 2017. La tesi è che questa procedura sia avvenuta in violazione delle regole sul giusto procedimento e delle normative presupposte.
In sintesi, si sostiene che i concessionari demaniali al momento in cui la procedura era stata avviata, avrebbero dovuto essere avvisati del procedimento e partecipare al procedimento stesso, ma così non è stato. Gli incameramenti dei beni sarebbero quindi nulli. L’amministrazione comunale sostiene invece che a seguito della “sclassifica” i concessionari del Triangolone avrebbero perso la qualifica di concessionari, diventando occupanti abusivi e i beni “assorbiti” da ultimo dal Comune.

L’avvocato Nesi sta seguendo questi contenziosi non solo a Rimini e proprio un precedente che lo vede parte attiva, verificatosi nel Comune di Rosignano Marittimo, ha aperto il filone al quale il Tar di Bologna si richiama, finito al Consiglio di Stato. È infatti accaduto che con ordinanza del 15 settembre 2022 la settima Sezione del Consiglio di Stato abbia deciso di rimettere la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per l’ordinamento italiano questi incameramenti possono essere fatti senza avviare il procedimento e senza garantire la partecipazione, ma la normativa italiana è compatibile con il diritto UE? Sta qui l’oggetto del quesito sul quale si dovrà esprimere la CGUE, competente a pronunciarsi, quando ciò sia richiesto da un organo giurisdizionale di uno stato membro, sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Il fine è ovviamente quello di garantire l’omogeneità dell’applicazione del dritto europeo su tutto il territorio.

Ecco cosa scrive il Tar: «Rilevato che con ordinanza del 15 settembre 2022, n. 8010 la Sezione VII del Consiglio di Stato ha proposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE avente ad oggetto la compatibilità con il diritto unionale primario dell’art. 49 cod. nav. sottoponendo il seguente quesito: «Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo». Vista la richiesta congiunta delle parti di procedere alla sospensione del giudizio, ai sensi dell’art.295 c.p.a., essendo la questione di diritto sollevata rilevante ai fini della decisione della presente causa, considerato che con il ricorso principale parte ricorrente ha invocato l’illegittimità del provvedimento sotto il medesimo profilo; Ritenuto che, impregiudicata ogni ulteriore questione in rito e in merito, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 80 c.pr.amm., deve disporsi la sospensione del presente giudizio fino alla pronuncia del Giudice unionale sulla questione pregiudiziale posta dal Cons. St., Sez. VII, 15 settembre 2022, ord. n. 8010 e relativa alla compatibilità dell’art. 49 cod. nav. con gli artt. 49 e 56 TFUE , iscritta al numero di ruolo C-598/22…».

Il primo atto amministrativo a finire nel mirino è la deliberazione della Giunta comunale n. 254 del 2018: “Federalismo demaniale, compendio immobiliare denominato aree Marina centro da Piazzale Fellini a Largo Boscovich fra Lungomare Tintori e viale Cristoforo Colombo, concessioni d’uso a favore degli attuali utilizzatori”. Va ricordato, per cogliere l’importanza della partita che si sta disputando, che l’area del Triangolone comprende un gran numero di concessionari e dunque l’esito della controversia è destinato ad assumere un valore dirompente, qualora la Corte di giustizia europea dovesse propendere per ritenere gli incameramenti così come previsti fino ad oggi, non compatibili col diritto comunitario.

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