Il Tar spegne la luce sull’affidamento del servizio di pubblica illuminazione da parte del Comune di Rimini

Il Tar spegne la luce sull’affidamento del servizio di pubblica illuminazione da parte del Comune di Rimini

Palazzo Garampi ha dichiarato “fattibile” la proposta pervenuta da Hera Luce, «ritenuta di pubblico interesse in quanto rispettosa del criterio del “Value for Money” senza avere previamente preceduto all’approfondimento delle proposte pervenute dagli altri operatori che avevano a loro volta presentato proposte di project financing, sulla base quindi di un procedimento basato su un'istruttoria incompleta». Così i giudici amministrativi di Bologna.

«La Giunta comunale ha approvato la proposta di project financing per la concessione del servizio di illuminazione pubblica». Era il 28 marzo scorso quando palazzo Garampi diffondeva questa news. «Il progetto di fattibilità tecnica ed economica – scelto fra 4 proposte – è quello di Hera Luce s.r.l e riguarda la progettazione e la realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento alle norme degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio del Comune di Rimini» (qui). Tutta la macchina per arrivare al risultato di cui sopra si era messa in moto durante il periodo della giunta Gnassi.
Ma adesso c’è una novità da registrare, che ancora non compare sul sito del Comune. Con sentenza di ieri, il Tar di Bologna, ricostruendo anche particolari interessanti della controversia, ha dato ragione ad uno dei partecipanti che avanzò la propria proposta ma fu escluso, e trattandosi del secondo operatore italiano nel settore dell’illuminazione pubblica, non ha accettato di buon grado il depennamento.
Dunque, vediamo meglio. Il Comune di Rimini è proprietario degli impianti di pubblica illuminazione e di quelli semaforici stradali presenti nell’ambito comunale, e in precedenza la gestione di questi impianti, in termini di fornitura di energia elettrica, manutenzione ordinaria e pronto intervento, era svolta da Enel Sole srl a seguito di un contratto appalto, bandito con gara Consip: a carico del Comune per l’anno 2019 c’era stato un corrispettivo di euro 4.529.369,78. È tutto spiegato nella sentenza.
All’approssimarsi della scadenza (31.8.2021), il Comune prorogava la convenzione a tutto il 30 giugno 2022. Ed ecco il primo motivo di interesse nel conoscere i dettagli della vicenda: «Nelle more, CONSIP aveva attivato la Convenzione Consip Luce 4 – LOTTO 5 – relativa all’area geografica in cui è inserita la Regione Emilia Romagna e alla quale il Comune di Rimini avrebbe potuto aderire senza espletare procedure di affidamento: tuttavia il RUP, dopo aver descritto lo stato degli impianti ed individuato gli obiettivi per la gestione del servizio, riteneva che il Contratto Consip Luce 4 non fosse in grado di rispondere agli obiettivi dell’Amministrazione comunale».
Quindi l’amministrazione comunale non ritiene di dover utilizzare la convenzione Consip, e siccome della progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, non c’era traccia nel piano triennale delle opere (Documento Unico di Programmazione 2022-2024) né nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 del Comune di Rimini, «si rendeva possibile la presentazione di proposte spontanee di project financing». Le proposte arrivarono (anche in fasi diverse) e se si esclude quella poi abbandonata, furono espresse da Hera Luce, Gruppo Sgr, Enel X, Citelum Italia. Sta di fatto, per andare subito al sodo, che il Comune di Rimini invita ad aggiornare le proposte pervenute, ma non interpella né Citelum Italia, che ha presentato e vinto il ricorso al Tar, e né il Gruppo Sgr.
Si legge nella sentenza che il «Comune di Rimini ha dichiarato “fattibile” la proposta pervenuta da Hera Luce s.p.a., «ritenuta di pubblico interesse in quanto rispettosa del criterio del “Value for Money” senza avere previamente preceduto all’approfondimento delle proposte pervenute dagli altri operatori che avevano a loro volta presentato proposte di project financing, sulla base quindi di un procedimento basato su un’istruttoria incompleta».
E va riferito anche questo ulteriore passaggio: «Nel caso in esame è documentalmente provato che il Comune di Rimini, a fronte della presentazione di plurime proposte da parte di diversi operatori economici, non ha invece riservato alle stesse – e in particolare a quella dell’odierna ricorrente – “pari considerazione, in sede di verifica della fattibilità” ma al contrario, pur dichiarando in atti di avere svolto una procedura comparativa, a fronte della ritenuta palese prevalenza della proposta di Hera stante la “presenza di una dimensione di investimenti più estesa e puntuale ed indicatori di performance economico-finanziaria (Value for Money) migliori”, ha ritenuto di non approfondire ulteriormente le ulteriori proposte pervenute, dichiarando senz’altro di pubblico interesse l’ultima versione della proposta di Hera Luce».
L’amministrazione comunale ha giustificato la propria decisione di non approfondire l’esame delle altre proposte, «in considerazione della circostanza che “l’analisi svolta fino a quel momento evidenziava che per dimensione di investimenti ed indicatori di performance economico-finanziaria, la proposta di Hera Luce era complessivamente meglio rispondente alle esigenze e alla situazione impiantistica comunale”». Ma «a nulla vale» questa giustificazione, precisa il Tar. Né «può valere la giustificazione fornita dall’amministrazione nelle memorie in atti, secondo cui “Nel caso di specie, le chiare insufficienze progettuali della proposta della ricorrente portano a ritenere non illogica la scelta della Stazione appaltante di non richiedere alla proponente modificazioni di una proposta progettuale caratterizzata da insufficienze di tale importanza da ritenere superfluo il ricorso alla facoltà di richiedere modificazioni”». Ma allora perché non è stata esclusa a monte questa proposta ritenuta insufficiente? «Una volta ammessa alla procedura comparativa», fa notare il Tar, «costituiva invece un preciso dovere esaminare attentamente la proposta, e dunque valutarne la fattibilità». L’amministrazione comunale ha cercato di far valere anche un’altra ragione, cioè che la proposta di Citelum è pervenuta a notevole distanza dalla prima presentata da Hera Luce, risalente al 30 dicembre 2019. Ma la proposta di Hera Luce approvata non è stata quella del 2019 ma del 3 marzo 2021, e quella di Citelum è pervenuta solo tre mesi dopo. Comunque, è ancora il Tar a parlare, «la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso di ritenere doveroso l’esame di una proposta di finanza di progetto, se ritenuta d’interesse pubblico, anche qualora la proposta sopravvenga quando l’analisi della proposta di altro operatore economico è stata quasi completata».
Morale: non è stato tenuto conto «della possibilità che altre proposte progettuali, ove attentamente valutate, avrebbero potuto essere ritenute più rispondenti all’interesse pubblico [rispetto a quella di Hera Luce, ndr), seppure basate su altri criteri».
«E’ evidente che, nel caso di specie, l’espletamento di una comparazione delle diverse proposte non soltanto sulla base di criteri non uniformi ma altresì, accordata soltanto ad una delle proponenti di conformare la propria proposta ai desiderata dell’amministrazione, non poteva che condurre alla valutazione di fattibilità della proposta di Hera, in quanto l’unica adeguata al criterio del “Value for Money”».
Ricorso accolto «con annullamento degli atti in epigrafe impugnati». E luce fu.

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