Imposta di soggiorno: la Corte dei conti condanna un albergatore di Rimini a risarcire il Comune

Imposta di soggiorno: la Corte dei conti condanna un albergatore di Rimini a risarcire il Comune

Dovrà sganciare quasi 30mila euro a palazzo Garampi per il mancato versamento della tassa di soggiorno. La decisione arriva dalla sezione giurisdizionale emiliano romagnola dei giudici contabili.

La sezione emiliano-romagnola della Corte dei conti ha condannato un albergatore di Rimini al pagamento, in favore di palazzo Garampi, di quasi 30mila euro, perché è stato “dichiarato responsabile del danno cagionato al Comune di Rimini”. Esattamente per l’importo di euro 28.099,12. Il giudizio per responsabilità amministrativa è stato promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti.
L’albergatore è stato “bollato” perché ha omesso di versare all’amministrazione comunale l’imposta di soggiorno dovuta per alcuni mesi del 2012 (il quarto trimestre) e per tutto il 2013: “ha del tutto omesso di adempiere agli obblighi di comunicazione e rendicontazione dettagliatamente descritti all’art.6 del regolamento comunale, così impedendo all’ente locale di avere contezza dei pernottamenti imponibili registrati presso l’albergo e, per tali omissioni, non ha fornito alcuna ragionevole giustificazione”, si legge nella sentenza.

Spiegano i giudici contabili che “per orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte dei conti, la responsabilità del gestore della struttura ricettiva si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile”. E l’albergatore assume “gli obblighi strumentali alla riscossione di somme di pertinenza dell’ente locale ed alla loro custodia, rendicontazione e riversamento, obblighi dettagliatamente descritti dal regolamento del Comune di Rimini in materia di imposta di soggiorno. In tal senso si sono espresse le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n.22/QM/2016, nonché le Sezioni Unite della Corte dei Cassazione, con ordinanza n.19654/18: “poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (…) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato”.”

Non solo. Argomenta la Corte regionale che “ai fini del giudizio sulla responsabilità dei contabili, non viene in rilievo soltanto l’obbligo di restituire il denaro o i beni pubblici di cui vi è stato maneggio, ma, più in generale, rileva l’inosservanza da parte dell’agente contabile di tutti gli obblighi propri del servizio, in quanto tale inosservanza abbia determinato o concorso a determinare il danno al cui ristoro l’azione mira. Come, infatti, delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione”.
La tassa di soggiorno è un affare serio: l’albergatore fa “l’esattore” e il Comune incassa, ma se sgarra sono guai. A colpirlo arriva anche la Corte dei conti.

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