L’Antitrust boccia la proroga delle concessioni demaniali decisa dal Comune di Rimini

L’Antitrust boccia la proroga delle concessioni demaniali decisa dal Comune di Rimini

L'Agcm alza il cartellino rosso nei confronti di palazzo Garampi e decide di far scattare il ricorso al Tar.

«In linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica». Non è una novità ma adesso l’Antitrust “bolla” anche la decisione del Comune di Rimini che «ha disposto l’estensione al 31 dicembre 2033 della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei relativi concessionari esistenti». Non va bene.
«Gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati Membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alle libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o comunque sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà. Secondo la Corte di Giustizia, una normativa nazionale che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative deve considerarsi in violazione di dette disposizioni».
Spiega l’Agcm che «con specifico riferimento alle procedure e ai provvedimenti di proroga delle concessioni già in essere, l’Autorità ha più volte sottolineato che è nell’interesse del mercato effettuare un attento bilanciamento tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio.
La concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica. Quindi, eventuali proroghe degli affidamenti non dovrebbero comunque eccedere le reali esigenze delle Amministrazioni, per consentire quanto prima l’allocazione efficiente delle risorse pubbliche mediante procedure competitive».
A favore dell’Antitrust depone anche una recente sentenza del TAR Toscana (8 marzo 2021, n. 363), che ha integralmente accolto il ricorso dell’Agcm che «ha impugnato un provvedimento di tenore analogo a quello qui in esame (emesso da altra Amministrazione comunale), riconoscendo la piena legittimità dell’intervento dell’Autorità, nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla disposizione sopra citata, in materia di proroga automatica, senza gara di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa».
Adesso cosa succede?
Siccome l’Autorità ritiene che il Comune di Rimini «avrebbe dovuto disapplicare la normativa posta a fondamento degli Atti ricognitivi qui in esame per contrarietà degli stessi ai principi ed alla disciplina eurounitaria sopra richiamata», la proroga decisa da palazzo Garampi si pone «in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto sono suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’articolo 12 della già citata Direttiva Servizi». E così, «preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al suddetto parere motivato» da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato», l’8 giugno scorso ha disposto di «impugnare dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna i 147 atti ricognitivi concernenti l’estensione al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime, adottati dal Comune di Rimini, e concernenti la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative».

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