Metromare, il Tribunale non entra nel merito dei rilievi mossi dal Comune di Riccione

Metromare, il Tribunale non entra nel merito dei rilievi mossi dal Comune di Riccione

Ecco cosa dice l'ordinanza

Il giudice del Tribunale di Rimini ha ritenuto infondato il ricorso per motivi riconducibili alla "legittimazione attiva in capo al Comune di Riccione", e non ha esaminato nel merito i temi sollevati dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dalla stessa amministrazione della Perla verde. Questioni che saranno affrontate su altri tavoli.

Con l’ordinanza del Tribunale di Rimini che ha ritenuto infondato il ricorso (ex art. 700 c.p.c.) presentato dal Comune di Riccione sono state valutate nel merito le questioni sollevate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Start Romagna e dalla stessa amministrazione riccionese? No. Sul tappeto restano le stesse identiche questioni, tanto che, a quanto risulta a Rimini 2.0, il prefetto di Rimini si accingerebbe a chiamare attorno allo stesso tavolo tutti gli enti direttamente e indirettamente coinvolti nella vicenda.

Partiamo dall’ordinanza. Leggiamo: “Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il Comune di Riccione adiva il Tribunale di Rimini chiedendo in via cautelare la sospensione del servizio pubblico denominato “Metromare” e di ordinare a Start Romagna spa di adottare le misure necessarie alla regolarizzazione e messa in sicurezza del servizio”.
Il Comune di Riccione ha motivato il proprio intervento su quattro elementi:
1) l’accordo di programma sottoscritto nel 2008 fra Agenzia Mobilità della provincia di Rimini, i Comuni di Rimini, Riccione, Misano, Cattolica e la Provincia di Rimini, finalizzato a realizzate il Trc e quindi la rete del trasporto pubblico locale;
2) l’avvio del servizio con mezzi “sostitutivi” diversi da quelli previsti per l’erogazione “a regime” del servizio;
3) carenze relative alla sicurezza sia per i mezzi utilizzati che per il percorso, ma anche irregolarità dal punto di vista del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
4) la legittimazione a presentare ricorso da parte del sindaco fondata a norma dell’articolo 54 del Tuel, cioè in quanto ufficiale di governo e come tale chiamato a “prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la sicurezza pubblica”, ma anche perché sottoscrittore dell’accordo di programma che ha istituito il servizio.

Start Romagna si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per quattro ragioni:

1) difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, visto che il ricorso avrebbe avuto ad oggetto una pretesa rientrante nella giurisdizione amministrativa;
2) carenza (del ricorso) sotto il profilo della legittimazione attiva del Comune di Riccione;
3) ricorso “inammissibile per mancata indicazione da parte del Comune di Riccione della proponenda azione di merito nonché per omessa indicazione dei soggetti passivi”;
4) inesistenza dei presupposti di fumus e periculum per l’accoglimento della domanda cautelare.

Nel giudizio è intervenuta volontariamente Pmr, anch’essa chiedendo il rigetto del ricorso, per le seguenti ragioni:

1) ricorso “irricevibile per mancata indicazione dei soggetti destinatari della domanda cautelare” e “per mancata indicazione della situazione giuridica di cui si demandava tutela”;
2) difetto di giurisdizione in capo al Giudice ordinario a favore del Giudice amministrativo;
3) nel merito, domanda cautelare “infondata per assenza dei presupposti richiesti dalla legge e in particolare per l’assenza di qualsiasi pericolo per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Il giudice ha ritenuto infondato il ricorso per motivi riconducibili alla “legittimazione attiva in capo al Comune di Riccione a proporre il ricorso cautelare oggetto del giudizio”. Non si è quindi espresso nello specifico delle questioni sollevate dal Comune.

Vediamo cosa dice l’ordinanza: “Mediante il ricorso (…) si richiede una tutela ex art. 700 c.p.c. a fronte della violazione da parte dei soggetti attuatori dell’accordo di programma delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. A fronte di una domanda così delineata ritiene il Tribunale che non sussista la legittimazione del Comune a far valere tali asserite violazioni.” Secondo il giudice l’art. 54 del Tuel, comma 4, “non costituisce in capo al sindaco (quale ufficiale di governo) una posizione di diritto soggettivo azionabile innanzi al Giudice ordinario, bensì attribuisce un potere di emanare provvedimenti (contingibili e urgenti) al fine di porre autoritativamente rimedio a situazioni di rischio per l’incolumità e la sicurezza pubblica”. Prosegue l’ordinanza: “Per tali motivi la norma deve essere interpretata nel senso di conferire al sindaco un potere pubblicistico esercitabile nelle ordinarie forme procedimentali e non una situazione giuridica (di tipo privatistico) azionabile dinnanzi al Giudice ordinario. Nè peraltro può ritenersi che il sindaco possa agire in rappresentanza dei lavoratori per far valere in loro nome la violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, difettando qualsiasi previsione normativa attributiva di tale legittimazione processuale”.

Sul secondo aspetto, ovvero l’accordo di programma, scrive il Giudice, “pur volendo prescindere in questa sede dalla questione della disciplina (privatistica o pubblicistica) applicabile agli obblighi nascenti da un “accordo di programma” (con ripercussioni sul riparto di giurisdizione), il Comune di Riccione avrebbe dovuto allegare uno specifico inadempimento (anche sotto il profilo dell’imputazione dello stesso ad una o più delle controparti) e prospettare un’azione di merito che consentisse di valutare la sussistenza dei presupposti dell’invocata tutela interinale. In assenza di specifiche allegazioni idonee a fondare quantomeno la legittimazione ad agire del Comune si impone, anche sotto questo profilo, il rigetto del ricorso”.

Questa la sostanza (le spese sono a carico del Comune di Riccione: 4.396 euro a favore di Start Romagna e altrettanti a favore di Pmr, più Iva, eccetera). Sul tappeto resta il merito, e non è poco. Quanto cioè in prima battuta sollevato dagli Rls di Start Romagna, che di recente ha visto anche il coinvolgimento dell’Ausl, senza che – ad oggi – chi di dovere abbia fornito nel merito nessuna pubblica risposta, pur essendo trascorso quasi un mese. E’ normale? Non sarebbe dovuta, prima di tutto agli utenti del servizio Metromare e a tutta l’opinione pubblica, una risposta nel merito?

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