Aero Club, il Tar dà ragione ad Airiminum

Aero Club, il Tar dà ragione ad Airiminum

"La Repubblica di San Marino può stipulare nuovi rapporti di sub concessione delle aree affidatele, purché siano finalizzati all’esercizio delle attività commerciali"

Se l'Aero Club si trova ancora sulle aree affidate alla Repubblica di San Marino lo si deve solo al "non ancora compiuto procedimento di delocalizzazione degli operatori e dall’attuale mancato utilizzo delle stesse da parte della Repubblica di San Marino". E' quanto sentenzia il Tar dell'Emilia Romagna sulla querelle che da anni contrappone Aero Club e società di gestione dell'aeroporto di Rimini, ma anche ad Enac.

Lo scontro fra Aero Club e Airiminum ha raggiunto il suo apice nel 2016, quando la nuova società di gestione dell’aeroporto di Rimini bloccò l’accesso alla sede nella quale si tiene una scuola di volo molto frequentata. Ancora oggi sul sito dell’Aero Club, alla voce “dove siamo”, si legge che “al momento, con inspiegabile comportamento, il gestore inibisce l’accesso veicolare al Club. E’ pertanto necessario parcheggiare al di fuori dell’aeroporto o nel parcheggio a pagamento a destra dell’ingresso (attenzione alle tariffe applicate dal gestore. I primi 15 minuti sono gratuiti)”.

Ora il Tar dell’Emilia Romagna sentenzia che “dagli atti di causa risulta inequivocabilmente che in data 23/9/2015 AIRIMINUM 2014 è divenuta, a tutti gli effetti, il gestore totale delle aree aperte al pubblico dell’aeroporto riminese ricevute in concessione da E.N.A.C. Direzione Aeroportuale. Tra le suddette aree vi sono anche quelle occupate da Aero Club A.s.d., precedente concessionario di alcune aree del sedime aeroportuale, nei cui confronti ENAC ha avviato, in data 30/12/2014, procedimento di estromissione che, però, è stato successivamente sospeso”. E siccome le aree sulle quali opera l’Aero Club sono in capo alla Repubblica di San Marino, anche il Titano si è speso per l’accoglimento del ricorso, ma secondo il Tar “la Repubblica di San Marino può stipulare nuovi rapporti di sub concessione delle aree affidatele, purché siano finalizzati all’esercizio delle attività commerciali aeroportuali della Repubblica nelle aree stesse, con esclusione della possibilità di continuare a gestire i rapporti ancora in essere con i precedenti concessionari di ENAC”. Se l’Aero Club si trova ancora sulle aree affidate alla Repubblica di San Marino lo si deve solo al “non ancora compiuto procedimento di delocalizzazione degli operatori e dall’attuale mancato utilizzo delle stesse da parte della Repubblica di San Marino” e pertanto la presenza dell’Aero Club “risulta consentita a titolo di mera tolleranza e comunque in assenza di alcun rapporto di sub concessione, come comprovato dalla nota in data 24/9/2015 della Segreteria di Stato R.S.M.”.

L’Aero Club nel 2016 aveva presentato ricorso sia contro Enac che nei confronti di Airiminum. Le aree in uso all’Aero Club in passato erano regolate da un “rapporto concessorio” fra l’Aero Club stesso ed Enac. Ma con l’atto di affidamento e la convenzione di concessione, è subentrato Airiminum, che fra l’altro chiede all’Aero Club anche un canone concessorio (nell’estate di due anni fa la società di gestione disse esplicitamente di vantare un credito di circa 40 mila euro). Fra gli atti impugnati dall’Aero Club c’è anche la convenzione fra Enac ed Airiminum stipulata nel marzo del 2015. Ma il Tar ha giudicato “del tutto infondati i motivi di ricorso che in concreto contestano tale rapporto concessorio tra E.N.A.C. e AIRIMINUM 2014 concernente la disciplina delle aree in questione, basandosi essi sulla asserita perdurante efficacia dell’originario rapporto concessorio con ENAC e/o su un inesistente rapporto di sub concessione delle aree tra Repubblica di San Marino e la ricorrente”. Lo stesso Tar riconosce poi “l’evidente legittimazione di ENAC, quale ente pubblico responsabile della sicurezza aeroportuale, a disciplinare ed eventualmente limitare gli accessi stradali dell’aeroporto riminese, risultando peraltro oggettivamente estranea alla riferita questione, l’ordinanza ENAC 4/16 citata dal ricorrente, in quanto concernente la diversa fattispecie relativa agli atti di affidamento e consegna dei beni del demanio aeroportuale ad AIRIMINUM 204 con esclusione di quelli affidati e consegnati alla Repubblica di San Marino”. E aggiunge che la modifica “alla viabilità aeroportuale” di cui si è occupata una ordinanza Enac, non doveva includere l’Aero Club (“quale attuale mero occupante provvisorio e sine titulo delle aree in questione”) “tra i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento”.

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