“Senza le illecite demolizioni il Trc sarebbe finito nel cestino”

“Senza le illecite demolizioni il Trc sarebbe finito nel cestino”

Ci scrive l'Ing. Gallini, consulente dei cittadini che hanno promosso i ricorsi vincenti al Tar

"Se da una parte c'è la soddisfazione perché finalmente le vittime di tale mostruoso e violentissimo sopruso (l’illecita demolizione della casa) potranno essere risarcite, dall’altra vi è la consapevolezza che con la vicenda T.R.C. è stata scritta un’ulteriore orrenda pagina della storia di questo paese". Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni del tecnico che ha seguito tutte le fasi che hanno portato alle demolizioni di parti di immobili legate alla realizzazione del tracciato della metropolitana di costa, che di recente il Tar di Bologna ha definito illegittime e condannato Agenzia Mobilità al risarcimento dei danni.

L’ing. Luca Gallini

Quale consulente del gruppo che ha promosso i ricorsi, che dire alla luce del fatto che il T.A.R. di Bologna ha riconosciuto l’illegittimità delle occupazioni temporanee disposte da Agenzia Mobilità, volte alla demolizione di porzioni di fabbricati esorbitanti dal limite del tracciato così come deciso, inserito ed approvato nello strumento urbanistico locale?
Se da una parte vi è la soddisfazione perché finalmente le vittime di tale mostruoso e violentissimo sopruso (l’illecita demolizione della casa) potranno essere risarcite, dall’altra vi è la consapevolezza che con la vicenda T.R.C. è stata scritta un’ulteriore orrenda pagina della storia di questo paese.

I fatti erano in realtà chiarissimi ed il TAR di Bologna, in relazione alla richiesta di sospensiva del provvedimento di occupazione temporanea presentata da uno dei residenti colpito dalle occupazioni temporanee (avanzata perché fu subito chiaro l’intento di Agenzia Mobilità di provvedere alla demolizione anche delle porzioni di immobili non espropriate né espropriabili), negò in effetti la richiesta cautelare, ma ponendo alcune condizioni, come si suol dire, sine qua non, ovvero imprescindibili. Recita infatti l’Ordinanza:

«Rilevato:
che nella odierna Camera di Consiglio il difensore dell’Agenzia ha dato atto che non è prevista, in esecuzione degli atti impugnati, alcuna demolizione di manufatti o loro porzioni eccedenti quelle espropriate nel 2007;
– che quindi gli atti impugnati non consentono demolizioni di alcunché sia insistente sulla superficie occupata temporaneamente per tre mesi ex 49 D.P.R. 327/01;
che pertanto è inibita qualunque demolizione di manufatti o loro porzioni sull’area temporaneamente occupata;
– che in ragione di quanto sopra non sussiste il pregiudizio irreparabile temuto dal ricorrente per effetto dell’occupazione temporanea;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda), Bologna,
Respinge la domanda cautelare tenuto conto di quanto precisato in motivazione».

La partita sembrava chiusa, poiché senza poter provvedere a quelle demolizioni, il progetto finiva nel cestino, venendo conclamata l’illegittimità dello stesso in relazione alla mancanza dei requisiti di “definitività” prescritti dallo strumento disciplinatorio in materia.
Purtroppo in Italia, quello che qualcuno definisce il paese delle meraviglie, ciò che parrebbe inequivocabile a volte non lo è.

A seguito degli esposti presentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini da parte di alcuni politici e da uno dei residenti di via Serra, con i quali in relazione all’inizio delle demolizioni ora dichiarate illecite dal TAR di Bologna e confermate tali dal Consiglio di Stato, veniva chiesto il sequestro del cantiere al fine di evitare i danni irreparabili che purtroppo si sono poi concretizzati, intervenne il Procuratore in persona con un documento il cui contenuto al sottoscritto apparve subito assai discutibile.
Le approfondite valutazioni di merito operate dallo scrivente su detto documento, sono contenute in una relazione redatta nel dicembre 2014 per i committenti, ma ciò che si vuol riassumere e precisare ora, è il fatto che da questo documento emerge come il Procuratore credette alle parole del direttore generale di Agenzia Mobilità, il quale, a leggere ora il pronunciamento del Consiglio di Stato, non pare affatto fosse nel giusto né tantomeno nel lecito.

La tesi del Procuratore, secondo la quale, in totale antitesi con le valutazioni fatte dal T.A.R. di Bologna e pienamente confermate dal Consiglio di Stato, sarebbe stata lecita la demolizione anche delle porzioni di immobili insistenti sulle aree delle quali fu richiesta l’occupazione temporanea, parve incredibile.
Volendo per ora evitare il commento puntuale dell’intero documento (pur essendo lo stesso meritevole di una analisi complessiva) ci si limita ad evidenziare il passaggio decisivo, dal quale traggono origine le conclusioni ed in relazione al quale sorsero i dubbi più tremendi.

Affermava il Procuratore:

“In realtà in base alle dichiarazioni rese dal Dalprato e dall’esame complessivo degli atti raccolti nel procedimento, appare convincente ritenere che i manufatti da demolire siano quelli previsti nel progetto definitivo approvato dal CIPE nel 2006 (delibera n. 93 pubblicata su GU 4-11-2006) ed in particolare che l’espropriazione della proprietà superficiaria ai fini della demolizione della parte del fabbricato dei Moretti e Fabbri esterna all’area della pista del TRC, risulti dal Progetto definitivo dell’opera approvato con delibera Cipe sopra indicata n. 93/2006, in particolare dalla tavola D TRA n. 05”.

Invero, contrariamente a quello che avrebbe riferito l’ex direttore generale di Agenzia Mobilità e comunque desumibile dai documenti ufficiali invocati dal Procuratore, le tavole contraddistinte dalla sigla D.TRA riportano esclusivamente la seguente dicitura nella legenda:

«opere/alberature interessati da demolizioni».

Chiunque non può non convenire che un fabbricato nel quale è prevista la demolizione di un balcone costituisce un’opera interessata da demolizioni, senza che tuttavia le stesse siano state specificate come prevedeva la legge.
Ad ogni buon conto, in nessun caso, da una campitura su di un progetto, potrebbe derivare un “esproprio della proprietà superficiaria esterna all’area della pista del TRC”, definizione peraltro assai singolare.

Tutti gli espropri riguardavano esclusivamente le superfici di terreno nell’ambito del nastro sul quale era previsto il T.R.C..
D’altra parte se la teoria apparentemente caldeggiata dal direttore generale di AM e creduta dal Procuratore fosse stata vera, che ragione avrebbe avuto Agenzia Mobilità di chiedere l’occupazione temporanea di un terreno espropriato e quindi come tale già suo?

Fa specie il fatto che dopo l’avvenuta demolizione illecita, da più parti mi furono riportati i commenti che mi sbeffeggiavano quasi fossi io colui che non aveva ben inquadrato l’aspetto tecnico-normativo della vicenda. In questi casi, rispondevo a tutti nello stesso modo:
«Non ho più nulla da dimostrare e dalle persone per bene ho piacere di essere stimato, da quelle che non lo sono preferisco essere temuto».

Tornando al caso, come ho anticipato, del Procuratore non posso dubitare, ma resta incredibile il fatto che sulla base delle dichiarazioni che avrebbe reso il direttore generale di Agenzia Mobilità, Egli abbia di fatto rilasciato il lasciapassare per le demolizioni sulla cui illegittimità era stato da più parti (dalle altre parti) allarmato, ed ora qualificate come tali dal T.A.R. di Bologna e dal Consiglio di Stato.

Rimane a mio avviso da verificare la posizione dell’ex direttore generale di Agenzia Mobilità. Si tenga conto che il progetto, del quale sono ora state palesate le irregolarità, ha ricevuto finanziamenti.

A  giudizio di molti l’ex direttore generale di AM ha una competenza eccezionale, è una vera mente. Ammetto che negli incontri all’epoca intercorsi, non avevo colto tali peculiarità, ma debbo riconoscere ora la loro fondatezza. In qualche ambito deve essere per forza un luminare. Altrimenti non si spiegherebbe il fatto che è riuscito a portare in porto un progetto che oggi riceve le ben note valutazioni da parte di un T.A.R. e di un Consiglio di Stato.

Alla luce di tutto quanto sopra, si conclude come il riconoscimento dell’indennizzabilità conseguente l’occupazione illecita volta a demolizioni illecite, non sia affatto una vittoria, ma una indigeribile, bruciante, vergognosa sconfitta, perché perdere con la ragione è un fatto indegno di un paese che vuol essere definito civile e democratico.
Se fosse stata osservata l’Ordinanza del T.A.R. e fossero state impedite le demolizioni illecite, non staremmo a parlare di risarcimenti, poiché il T.R.C., fondato su un progetto che presentava profili di irregolarità, non avrebbe potuto essere realizzato.

Ing. Luca Gallini

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