I costi indicati "ballano" da 555 milioni ad 1 miliardo. La parte relativa alle «emissioni di gas climalteranti» non è giustificata da alcun conteggio e quindi non verificabile. Per quanto riguarda il computo metrico estimativo «i dati sono stati tratti da consuntivi di progetti analoghi e non determinati analiticamente». Secondo l'ingegner Gallini «la documentazione allegata all’istanza è affetta da grave vizio».
Fra le osservazioni inoltrate al ministero dell’Ambiente, e per conoscenza anche al ministero delle Infrastrutture, ce n’è una che solleva una questione di fondo. A presentarla è stato l’ingegner Luca Gallini e si rifà alla procedura per la valutazione di impatto ambientale così come prevista dal decreto sulle “norme in materia ambientale” (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152). E’ questo, spiega il tecnico riminese, che detta le linee in materia. «L’articolo 23, “presentazione dell’istanza”, stabilisce che fra i documenti per richiedere la valutazione di impatto ambientale (V.i.a.), debba esserci anche il progetto definitivo», spiega Gallini. «L’articolo 24 del decreto legislativo, elenca minuziosamente quali elaborati vanno allegati e l’articolo 33 precisa ulteriori aspetti che definiscono il progetto esecutivo, puntualizzando che lo stesso “costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare”. E’ evidente che il progetto definitivo debba definire l’opera con precisione e senza incertezze, poiché la fase di progettazione successiva e conclusiva, quella esecutiva, consiste per definizione di norma, esclusivamente nella ingegnerizzazione del progetto definitivo».
Questa premessa sulla normativa di riferimento ha uno scopo ben preciso: «Nella fase di progettazione definitiva debbono essere operate tutte quelle verifiche preliminari e propedeutiche alla stesura di un progetto dai contenuti “certi”, scevro da qualsivoglia ambiguità: tutto deve essere già stato deciso in questa fase».
E’ a questo punto che si attaccano le osservazioni. La centrale eolica offshore “Rimini” «non pare integrare la fattispecie del progetto definitivo» così come contemplato dal decreto legislativo» richiamato. «Nel merito, l’esame di ogni elaborato lascia intuire come lo studio condotto dal proponente, fosse ancora in una fase di incertezza e ciò ha fatto sì che gli elaborati esprimessero uno stato di progettazione non definito, permeato da infinite incertezze e contraddittorietà». Secondo Gallini, ad esempio, «non esiste un vero e proprio computo metrico» e «la lettura comparata dei vari elaborati porta a conclusioni numeriche inattendibili», tanto che «sono molte le perplessità che questo progetto induce» dal punto di vista dell’impatto ambientale.
L’osservazione dettaglia ulteriormente: «Premesso che la vita attesa dell’impianto non supera i trent’anni, il rapporto costi/benefici contenuto nell’elaborato contraddistinto dalla sigla OWFRMN_V3.SC1.10, trattando i costi da sostenere, riporta a pag.64 le seguenti cifre espresse in milioni di euro: 773,3 (layout A); 811,9 (layout B), mentre nell’elaborato contraddistinto dalla sigla OWFRMN_V2.SC2.12 (computometrico estimativo) si desume un totale dei costi dell’ordine di € 555.000.000 (cinquecentocinquantacinque milioni di euro). La differenza è dell’ordine del 45%».
Ancora: «Alla pag. 5 dello stesso documento contraddistinto dalla sigla OWFRMN_V3.SC1.10, si legge: “Nello scenario di intervento principale i costi diretti totali dell’opera, compresa la gestione, la manutenzione e gli impatti economici negativi sulla vita utile dell’impianto ammontano a circa 1 miliardo di € (tutti i valori sono attualizzati al 2022 con un tasso di sconto pari al 3,5%) con una leggera variazione a seconda del layout. Questi valori sono dovuti per circa il 75% ai costi di investimento iniziali e per la quota restante ai costi di manutenzione”; il costo totale lievita ancora! E a pag. 21 dello stesso documento si legge: “Il costo di investimento totale stimato per l’impianto eolico è compreso tra 800 e 840 M €, in funzione del layout considerato …”: un dato ulteriormente diverso», commenta Gallini.
A proposito dei costi di esercizio, la relazione parla di «costi di esercizio ipotizzati» e Gallini fa notare che «non si possono trarre conclusioni sulla base di dati non certi, ma dichiaratamente ipotizzati».
Ma c’è anche il capitolo sulle «emissioni di gas climalteranti» che non va a genio all’ingegnere: «Dieci pagine di teorie ed ipotesi incontrollabili e non verificabili, per giungere a dichiarare, sulla base di tali “ipotesi”, dati di emissioni annue di CO2eq evitate, non giustificati da alcun conteggio e quindi non verificabili».
Gallini mette i puntini sulle i anche a proposito del computo metrico estimativo: «Saltando la parte introduttiva, si nota immediatamente come nella colonna “quantità” i valori introdotti non derivino da operazioni algebriche ma siano stati chiaramente stimati grossolanamente, specie per la parte più corposa dei lavori. Gran parte delle lunghezze e dei volumi introdotti nella colonna “quantità”, e poi utilizzati per i conteggi dei costi, non trovano riscontro con alcun elaborato». Citando dalla relazione che accompagna il progetto, e che fa riferimento a “dati a consuntivo di progetti analoghi” e a “dati a consuntivo di progetti assimilabili”, Gallini rileva che «per propria ammissione, i dati sono stati tratti da consuntivi di progetti analoghi e non determinati analiticamente e dunque il documento integra più propriamente la fattispecie del “calcolo sommario della spesa” contenuto nel progetto preliminare».
Queste le conclusioni delle osservazioni dell’ing. Gallini: «Ci sarebbe molto altro da dire, ma per non tediare i Ministeri in indirizzo, si ritiene che tutto quanto sopra, sia più che sufficiente per concludere come il progetto depositato ai fini della V.I.A., non possegga i requisiti di “progetto definitivo” e, conseguentemente, la documentazione allegata all’istanza in questione sia da ritenersi affetta da grave vizio, pertanto, ai sensi dell’art. 25 del D.L.gs. 3 aprile 2006 n.152, la “Norme in materia ambientale”, si ritiene che l’Autorità competente, eventualmente sentito il parere del Ministro delle Infrastrutture, al quale viene inviata la presente per conoscenza, non possa non tenere conto di questa osservazione, pur tardiva e conseguentemente esprimere il proprio parere negativo all’istanza, ai sensi dell’art.26 del succitato D.L.gs. 3 aprile 2006 n.152».
La parola passa adesso ai responsabili preposti all’esame delle osservazioni, chiamati a valutare tutte quelle pervenute.
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