«Irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le Sezioni, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori». Così il Tar dell'Emilia Romagna, che ha accolto il ricorso della Lega sulle elezioni al Comune di Riccione.
«…l’oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le Sezioni, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori, principio questo da ritenersi fondante dello Stato democratico». È a dir poco clamorosa la decisione che si abbatte sulla giunta di centrosinistra del Comune di Riccione. A seguito del ricorso presentato dalla Lega per chiedere l’annullamento delle operazioni elettorali del 2022, il Tar dell’Emilia Romagna l’ha accolto con una motivazione “forte”, «irregolarità reiterate», e dunque gravissima. Esulta, ovviamente la Lega, mentre annuncia appello al Consiglio di Stato la sindaca. «Da oggi Daniela Angelini non è più sindaco di Riccione. Il Tar di Bologna, in seguito al ricorso che abbiamo presentato, ha annullato le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 per aver riscontrato rilevanti irregolarità nelle operazioni elettorali», commentano Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ed Elena Raffaelli, segretario provinciale della Lega Rimini.
A leggere la sentenza dei giudici amministrativi c’è da sobbalzare. Ecco alcuni passaggi: «Nel caso in esame, peraltro, un gravissimo indizio del fatto che non si possa trattare di mere irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue ma che sussista un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 110 cit.) è quanto acclarato dalla verificazione con riferimento alla Sezione 2, in cui oltre alla mancata corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle rimaste inutilizzate, si è rilevato come, incomprensibilmente, una busta relativa a tale Sezione 2 è stata rinvenuta all’interno dell’urna della Sezione 1 che, come rilevato nella memoria di parte ricorrente, distava in una sede collocata a 2 KM in linea d’aria di distanza, essendo la Sezione I collocata in Viale Vittorio Emanuele II n. 2 e la seconda in Viale Sicilia n.55, quindi una a circa a circa 2 km in linea d’aria, l’una dall’altra. Ciò dimostra, inequivocabilmente, che quantomeno il materiale di cui trattasi sia “uscito” dai locali della Sezione 2 per “rientrare” in quelli della Sezione 1». Ancora: «In particolare, nella fattispecie in esame non può non attribuirsi rilevanza anche alle ulteriori irregolarità commesse nelle operazioni elettorali, relative non soltanto nella verbalizzazione delle operazioni (in particolare, con riferimento a quanto lamentato da parte ricorrente con riguardo alla mancata verbalizzazione del voto disgiunto), ma anche di altra natura – si veda, particolarmente, quella lamentata nella censura n.4, con riferimento alla apertura delle urne nella Sezione n.23 in cui è risultato che il Presidente della Commissione abbia proceduto, dopo il termine della votazione e prima dello scrutinio e comunque alla presenza dei componenti del seggio, all’apertura delle sei urne (5 del referendum ed 1 delle elezioni amministrative) per verificare eventuali errori di inserimento delle schede nelle varie urne, violazione idonea ad integrare la violazione dell’art.51 del DPR 570/1960, che impone l’immediata chiusura delle urne al termine della votazione commesse in altre Sezioni, come specificatamente descritte nella settima censura, perché in considerazione del numero delle Sezioni coinvolte anch’esse concorrono a determinare una complessiva inaffidabilità del risultato elettorale». E conclude che «a fronte di tali irregolarità, complessivamente considerate, avuto riguardo alla specificità della tornata elettorale di cui trattasi – in cui il candidato Sindaco Daniela Angelini è stata eletta al primo turno con uno scarto di soli 48 voti, con cui ha raggiunto la quota del 50% più uno dei voti così da evitare il ballottaggio – il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell’annullamento complessivo delle elezioni, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall’inesperienza dei Presidenti e Segretari dei seggi – ai quali, peraltro, per legge, è imposto l’obbligo di assicurare la correttezza e la veridicità delle operazioni elettorali anche a pena di sanzioni penali – piuttosto che da un vero e proprio intento fraudolento». E dunque «il ricorso va accolto disponendosi il complessivo annullamento delle operazioni elettorali come indicate in epigrafe, ivi compresa la proclamazione del Sindaco al primo turno». Che botta!
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