Tari, il Comune scivola sulle pertinenze? Secondo il Mef “non si può applicare il criterio limitativo”

Tari, il Comune scivola sulle pertinenze? Secondo il Mef “non si può applicare il criterio limitativo”

Il MEF, Dipartimento delle Finanze, si è espresso: “in materia di TARI non si può applicare il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l’IMU". E quindi come la mettiamo col regolamento in materia del Comune di Rimini che ha previsto una limitazione?

Sulla Tassa Rifiuti TARI e sulla problematica della corretta applicazione della quota variabile alle pertinenze era tutto ovvio per l’assessore Brasini: “il regolamento è chiaro, quindi se ad esempio si possiedono fino a due garage a servizio della propria abitazione si paga la quota variabile una volta sola. E’ ovvio che dal terzo garage (o cantina) risulta difficile parlare di ‘pertinenza’ quanto piuttosto di locale a disposizione.”

Tale certezza gli derivava dal Regolamento della TARI che, il Comune di Rimini, aveva approvato lo scorso anno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 marzo 2017 ove all’articolo 7, comma 1bis, si prevedeva: “E’ assoggettabile alla TARI l’unità immobiliare abitativa comprese al massimo due pertinenze che siano situate in prossimità dell’abitazione principale, purché risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie).”

La possibile doppia iniqua tassazione della TARI – sulla quota variabile – in conseguenza di un numero di pertinenze maggiori a quello fissato dal regolamento aveva fatto finire il “caso Rimini” sui media, TV nazionali e quotidiani locali anche se, l’amministrazione, ha sempre negato l’esistenza di un errore nel proprio Regolamento TARI.

I numerosi comunicati e le varie risposte all’iniziale interrogazione parlamentare n. 5/10764 dello scorso 8 marzo 2017 non avevano permesso di chiarire definitivamente se, Rimini, come inizialmente indicato dal Sole 24 Ore, rientrasse o meno tra i Comuni con una potenziale anomalia nell’applicazione della quota variabile della TARI. Ora, da pochi giorni, abbiamo la risposta anche a quest’ultimo dubbio.

Lo scorso giovedì il MEF – Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito le risposte che il Ministero ha fornito nel webinar del 22 febbraio scorso durante il quale il Dipartimento, nell’ottica di divulgare a livello formativo/informativo le nuove misure fiscali, ha risposto a varie richieste di chiarimento. Tra le domande sulla TARI vi sono le seguenti richieste.
Prima domanda: se un contribuente ai fini TARI possiede diversi garage, vanno tutti considerati come domestici? E quindi come pertinenze? Questo anche se ai fini IMU tali pertinenze sono limitate.
Seconda domanda: se un contribuente ai fini TARI possiede ad esempio 5 garage come li deve considerare? Come pertinenze e quindi domestici?

La risposta del MEF è la seguente: “In materia di TARI non si può applicare il criterio limitativo delle pertinenze previsto esclusivamente per l’IMU, occorre invece fare riferimento all’art. 817 del codice civile secondo il quale “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima” e quindi verificare la sussistenza del vincolo di pertinenzialità. Pertanto, se i garage sono tutti pertinenze dell’abitazione, questi devono essere considerati nell’ambito delle utenze domestiche.”

Con tale risposta si chiude ora definitivamente anche il caso Rimini che ha erroneamente previsto nel proprio regolamento sulla TARI una iniqua limitazione al concetto delle pertinenze. La singola utenza domestica sulla tassa sui rifiuti non può essere limitata solamente ad alcune pertinenze ma deve essere estesa a tutte quelle cose che, in modo durevole, sono state destinate dal proprietario o dall’utilizzatore ad ornamento della cosa principale.
Le limitazioni alle pertinenze nell’IMU e nella TASI sono una conseguenza dell’agevolazione per le abitazioni principali mentre nella TARI, non essendoci alcuna agevolazione sull’utenza domestica, non se ne può prevedere un limite e quindi si applica la previsione del Codice Civile.

Ora anche il Regolamento TARI del Comune di Rimini, aggiornato solamente lo scorso anno, dovrà essere modificato per ripristinare il corretto criterio applicabile alla tassazione della quota variabile per le pertinenze delle utenze domestiche. Ma, cosa succederà per quelle utenze che hanno pagato di più in conseguenza dell’erroneo regolamento?

Nel prossimo consiglio comunale la modifica al regolamento Tari, ma non sulle pertinenze
Nel consiglio comunale di giovedì 22 marzo all’ordine del giorno ci sono alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, anche allo scopo di limitare al massimo possibili incomprensioni ma anche contenziosi, spiega l’amministrazione.
Viene prevista una riduzione tariffaria (che sale al 15%) per gli stabilimenti balneari che si accorpano (arrivando ad una superficie superiore ai 25 mila mq) e realizzano sistemi di raccolta differenziata e di schermature ai contenitori dei rifiuti.
Notevoli “bonus” per Fiera, Gros, Caar, Ikea e ipermercati alimentari: “Per gli operatori facenti parte di un unico grande comparto”, quelli citati appunto, “e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell’economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l’eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000″.
Poi c’è l’esenzione per gli edifici di culto e per le aule adibite esclusivamente ad attività di catechismo, dopo la previsione iniziale di comprendere anche le moschee dovrebbe venire contenuta (attraverso un emendamento) solo alle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato, quindi escludendo le moschee.
C’è anche una modifica che va nella direzione di ridurre la tariffa per le utenze non domestiche, di cui beneficeranno le attività stagionali aperte solo in alcuni periodi dell’anno, non quelle annuali dunque. Da quest’anno viene poi spostato il termine per il pagamento della prima rata (o unica rata) dal 15 al 31 maggio.
Ci sono anche altre modifiche, ma nulla per ora relativamente al famoso art. 7 comma 1bis.

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