Piovono nuove sentenze a favore degli espropriati dal Trc

Piovono nuove sentenze a favore degli espropriati dal Trc

"L’Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini ha disposto l’occupazione dell’area non all’esclusivo fine di eseguire le opere connesse alla disposta espropriazione, ma per addivenire impropriamente alla demolizione integrale del fabbricato in parte ivi insistente, ancorché non compreso per intero nel Decreto di Esproprio". Il Tar di Bologna pronuncia altre cinque sentenze e ribadisce quanto già stabilito lo scorso aprile e confermato anche dal Consiglio di Stato.

Un altro “pacco” di sentenze a favore dei cittadini riminesi (difesi dagli avvocati Migani e Balzani) illecitamente espropriati dalle opere del “MetroMare”, per tutti Trc o metropolitana di costa. Dopo le prime che risalgono ad aprile, il Tar dell’Emilia Romagna ha appena emesso altre cinque sentenze e tutte in linea con le precedenti (si è espresso nella stessa direzione anche il Consiglio di Stato). La musica non cambia: “All’esito del giudizio, sulla base delle difese assunte dalle parti, degli atti prodotti e dei principi già affermati da questo Tribunale nelle sentenze n. 363 e 364 del 2018, il ricorso va accolto nei termini di seguito esposti, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da quanto affermato nelle pronunce citate, su casi analoghi a quello in discussione, inerenti alla medesima complessa vicenda espropriativa, correlata alla realizzazione dell’opera pubblica “trasporto rapido costiero, tratta Rimini F.S. – Riccione F.S.”.”

E infatti i giudici amministrativi bolognesi ribadiscono quanto già chiarito “sull’utilizzo improprio dello strumento dell’occupazione d’urgenza ex art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001 da parte dell’Amministrazione”, che “è funzionale all’approvvigionamento di materiali, all’impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessarie all’esecuzione di un’opera pubblica” e “deve cadere necessariamente su aree ad essa estranee e postulare come normale la restituzione del bene una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta (cfr. in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, n. 6553 del 2016)”, non potendo quindi l’Amministrazione attraverso tale strumento ampliare le aree oggetto di esproprio o eseguire opere non previste nell’ambito della procedura ablativa”. Nel caso del Trc, invece, “l’Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini ha disposto l’occupazione dell’area oggetto del Decreto ex art. 49 del D.P.R. n. 327 del 2001, non all’esclusivo fine di eseguire le opere connesse alla disposta espropriazione, ma per addivenire impropriamente alla demolizione integrale del fabbricato in parte ivi insistente, ancorché non compreso per intero nel Decreto di Esproprio”.

Prosegue il Tar: “… il Collegio condivide i dubbi già espressi nella pronuncia citata (confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato), circa la bontà della tesi di parte resistente secondo cui in presenza di un vincolo espropriativo discendente dall’approvazione del progetto definitivo non sarebbe comunque necessaria l’adozione di un decreto d’esproprio (che nel caso di specie non contempla l’intero manufatto), bastando osservare sul punto che “sulla base della legislazione vigente, esso assume carattere di indefettibilità non potendosi giustificare l’apprensione del bene sulla base del solo progetto (definitivo o esecutivo) ovvero sulla base di una delibera CIPE”, così come non appaiono sufficienti a giustificare la condotta dell’Amministrazione né l’avvenuto indennizzo corrisposto al ricorrente per la trasformazione del bene, né l’avvenuta restituzione dell’area dopo la demolizione integrale del manufatto, essendo stata accertata l’avvenuta trasformazione dell’area in termini diversi da quanto previsto nel Decreto di Esproprio n. 77/07. Pertanto, risultando fondata la censura di parte ricorrente secondo cui la demolizione integrale del bene andava preceduta da un provvedimento ablatorio nella specie inesistente (tant’è che è stato utilizzato uno strumento per interventi estranei ad atti espropriativi) ed avendo, quindi, l’Agenzia Mobilità di Rimini oggettivamente travalicato il senso e le finalità proprie dell’occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. n. 327 del 2001, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del Decreto n. 18 del 2013″.

Va ricordato che i ricorsi sono stati presentati contro Agenzia Mobilità ma anche Provincia e Comune di Rimini, e Comune di Riccione, questi ultimi tre non costituiti in giudizio. Sulla vicenda abbiamo sentito anche l’allora parlamentare leghista Gianluca Pini, che presentò una dettagliatissima interrogazione, ancora senza risposta. Sul versante della pubblica amministrazione, nessuno ha ancora commentato la verità scritta dai giudici amministrativi.

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